Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35137/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale, passata in giudicato, che aveva annullato atti di intimazione di pagamento. Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che il giudicato travolgesse anche le cartelle e le iscrizioni a ruolo presupposte, ordinando all’agente della riscossione di cancellarle e di restituire le somme già pagate. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992: secondo il ricorrente, nel giudizio di ottemperanza il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dare esecuzione alla sola statuizione sugli avvisi di intimazione annullati, senza estendere gli effetti alle cartelle presupposte, che costituirebbero un diritto nuovo ed ulteriore non riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice dell’ottemperanza si è correttamente attenuto al principio secondo cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, includendo i precedenti logici e giuridici necessari della decisione. Poiché l’annullamento degli atti di intimazione presupponeva l’assenza di valido supporto degli atti antecedenti, la sentenza da eseguire doveva essere interpretata nel senso di ripristinare la situazione precedente, con travolgimento anche delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nella sequenza procedimentale della pretesa tributaria, il contribuente può impugnare l’atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della parte resistente, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura è stata formulata come error in procedendo; la Corte l’ha ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva correttamente applicato la disciplina del giudicato e dell’ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di ottemperanza; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo legittima l’interpretazione estensiva del giudicato ai fini esecutivi.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudicato va interpretato secondo la regola per cui esso copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile: sono quindi eseguibili anche gli effetti che costituiscono premesse necessarie e indefettibili della decisione passata in giudicato.
  • Quando una sentenza tributaria annulla un atto consequenziale della sequenza di accertamento/riscossione, la sua esecuzione può comportare il travolgimento anche degli atti presupposti e delle iscrizioni a ruolo, se ciò è necessario a ripristinare la situazione giuridica anteriore.
  • In materia tributaria, il contribuente può impugnare l’atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto; la correttezza della pretesa tributaria dipende dal rispetto della sequenza procedimentale e delle relative notificazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.