Sentenza n. 5736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sez. I, n. 523 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato l'esclusione della candidata da una procedura selettiva per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (regione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Abruzzo ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato l'esclusione di una dipendente a tempo determinato dalla procedura di stabilizzazione riservata ai soggetti previsti dall'art. 50, comma 12-bis, del d.l. n. 13 del 2023. L'esclusione era stata motivata dalla carenza di due requisiti: l'assenza di un licenziamento disciplinare e il conseguimento di una valutazione positiva dell'attività svolta. La candidata aveva cessato il rapporto a tempo determinato il 14 gennaio 2025; il licenziamento disciplinare era stato notificato il 24 marzo 2025, dopo la cessazione del rapporto. Il TAR aveva ritenuto che il procedimento disciplinare si fosse estinto con la cessazione del rapporto, salvo ipotesi tassative di licenziamento automatico, e che la Regione avesse valutato soltanto l'ultimo anno di servizio, senza considerare le valutazioni ottime conseguite nel biennio precedente. In appello la Regione ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse, la mancata impugnazione dell'avviso di selezione, della successiva determinazione di dichiarazione della candidata come vincitrice subordinatamente alla verifica dei requisiti e dei provvedimenti disciplinari, nonché la violazione dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ha sostenuto che il procedimento disciplinare poteva proseguire dopo la cessazione del rapporto perché l'infrazione era sanzionabile con il licenziamento e che la valutazione dell'attività doveva essere complessiva, tenendo conto anche delle condotte disciplinarmente rilevanti e della recidiva. La candidata ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione dell'appellata relativa alla carenza di interesse della Regione all'appello. La determinazione con cui la candidata era stata dichiarata vincitrice subordinava espressamente l'assunzione all'accertamento definitivo dei requisiti e all'esito del giudizio; inoltre, l'esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva non comporta acquiescenza né fa venir meno l'interesse all'impugnazione, salvo una manifestazione esplicita di volontà di accettare l'assetto derivante dalla sentenza. Ha poi escluso che la candidata fosse tenuta a impugnare l'avviso pubblico, poiché aveva contestato l'applicazione della lex specialis e non la disciplina dei requisiti in sé. Parimenti, la determinazione successiva di dichiarazione della vincitrice, contenendo una clausola di subordinazione all'esito del giudizio, non era autonomamente lesiva. Nel merito, il Collegio ha interpretato l'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel senso che la cessazione del rapporto estingue ordinariamente il procedimento disciplinare, ma non quando per l'infrazione è previsto il licenziamento o sia stata disposta la sospensione cautelare. In tali casi il procedimento conserva ultrattività e può concludersi con una sanzione idonea a produrre effetti su posizioni non precluse dalla cessazione del rapporto, tra cui l'accesso futuro alle dipendenze dell'amministrazione. Il CCNL Funzioni locali 2019-2021 prevede il licenziamento disciplinare, anche con preavviso, in caso di recidiva plurima o di recidiva nel biennio rispetto a una mancanza già sanzionata con sospensione; pertanto, non occorreva che l'infrazione rientrasse in un'ipotesi di licenziamento automatico. Quanto alla valutazione del servizio, il Consiglio di Stato ha distinto il requisito dei ventiquattro mesi di servizio da quello della valutazione positiva dell'attività svolta. Il secondo requisito non deve essere valutato atomisticamente per singole annualità, ma considerando il comportamento complessivo del dipendente e l'intero rapporto, inclusi la recidiva, la gravità delle infrazioni e il rendimento negativo riferibile anche a una parte del periodo. Le condotte disciplinari accertate, comprese quelle consistite nella violazione intenzionale di una sospensione dal servizio, erano quindi idonee a giustificare una valutazione complessivamente negativa. L'appello è stato accolto; la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 50, comma 12-bis, d.l. n. 13/2023
Disciplina la platea dei soggetti cui è riservata la procedura di stabilizzazione oggetto della controversia.
art. 55-bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001
la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto estingue normalmente il procedimento disciplinare, ma il procedimento può proseguire quando l'infrazione è sanzionabile con il licenziamento o vi è stata sospensione cautelare; la sanzione può produrre effetti non impediti dalla cessazione, compresa la preclusione dell'accesso futuro alle dipendenze dell'amministrazione.
art. 72, comma 9, lett. c), CCNL Funzioni locali 2019-2021
recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione
La recidiva plurima e la recidiva nel biennio rispetto a una mancanza già sanzionata con sospensione costituiscono ipotesi previste dalla disciplina collettiva per l'applicazione del licenziamento disciplinare con preavviso.
art. 8, comma 1, c.p.a.
il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale
La sentenza richiama i limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo sulle questioni relative a diritti, senza attribuirgli il potere di definire con efficacia di giudicato controversie riservate al giudice ordinario.
art. 336, comma 2, c.p.c.
L'effetto espansivo esterno della riforma in appello comporta il travolgimento retroattivo degli atti adottati in esecuzione della sentenza di primo grado, salvo che emerga una manifesta volontà dell'amministrazione di accettare definitivamente il relativo assetto.
Massime di principio
- La cessazione del rapporto di lavoro estingue ordinariamente il procedimento disciplinare, ma non ne impedisce la conclusione quando l'infrazione è sanzionabile con il licenziamento o sia stata disposta la sospensione cautelare; in tali casi la sanzione può produrre gli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto, inclusa la preclusione all'accesso futuro alle dipendenze dell'amministrazione.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sull'ultrattività del procedimento disciplinare dopo la cessazione del rapporto, è sufficiente che il licenziamento sia previsto dalla legge o dalla disciplina collettiva applicabile per l'infrazione contestata, anche quando la fattispecie derivi dalla recidiva plurima o dalla recidiva nel biennio e non da un'ipotesi di licenziamento automatico.
- Il dipendente che impugna il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva per contrasto con i requisiti previsti dalla lex specialis non è tenuto a impugnare anche il bando quando non contesta la disciplina generale dei requisiti, ma la sua concreta applicazione.
- L'esecuzione da parte dell'amministrazione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, anche mediante l'adozione di atti favorevoli subordinati all'esito del giudizio, non comporta acquiescenza né elimina l'interesse all'appello, salvo una manifestazione esplicita della volontà di accettare definitivamente l'assetto derivante dalla sentenza.
- Il requisito della valutazione positiva dell'attività svolta in una procedura di stabilizzazione è distinto dal requisito della durata minima del servizio e deve essere accertato considerando complessivamente il rapporto di lavoro; anche una valutazione negativa riferita a una sola parte del periodo, se significativa e sorretta da condotte disciplinarmente rilevanti, può incidere sul giudizio complessivo.
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