Sentenza n. 3950/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 5573/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 08/07/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 27149/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 09/07/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione, rilasciata il 28/10/2025, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 9 luglio 2025, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché proposta per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione, ed essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, se nel frattempo è decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'Amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'Amministrazione avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di persistente inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la persistente inesecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per tre anni scolastici.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto un obbligo conformativo riferito al caso deciso.
- Quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è divenuto inutilmente decorso per effetto dell'inerzia dell'Amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
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