Sentenza del 19/02/2015 n. 1673 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Iscrizione a ruolo - Richiesta di pagamento dell'intero debito tributario e delle sanzioni in pendenza di giudizio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: è stata ritenuta illegittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente richiesta di pagamento dell'intero debito tributario e delle sanzioni durante la pendenza del giudizio. La riscossione deve quindi essere limitata agli importi provvisoriamente consentiti dalla legge, pari a un terzo degli imponibili o maggiori imponibili accertati, con riferimento alle somme ammesse e secondo la disciplina applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità della richiesta di pagamento dell'intero debito tributario, comprensivo delle sanzioni, mentre l'accertamento era ancora pendente e non definitivo. Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 602/1973, in tale fase possono essere iscritte provvisoriamente a ruolo soltanto le imposte, i contributi, i premi e i relativi interessi nella misura di un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Durante la pendenza del giudizio e prima della definitività dell'accertamento, l'Amministrazione non può riscuotere l'intero debito accertato, ma soltanto la quota provvisoria prevista dalla legge. La sentenza esclude inoltre la legittimità della riscossione integrale delle sanzioni in tale fase.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario è ancora sub iudice o comunque non definitivo, la riscossione deve rispettare i limiti della riscossione provvisoria previsti dalla legge.
- L'iscrizione a ruolo dell'intero importo accertato, anziché della sola quota legalmente riscuotibile, è illegittima e può essere contestata dal contribuente.
- Prima di pagare una cartella o un atto di riscossione fondato su un accertamento impugnato, occorre verificare la natura provvisoria dell'iscrizione e la corretta applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.
- La presenza di sanzioni non consente automaticamente all'Amministrazione di riscuoterle integralmente durante la pendenza del giudizio; la loro esigibilità deve essere verificata alla luce delle specifiche norme sulla riscossione provvisoria.
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