Ordinanza n. 2615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00060/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo ostativo all'installazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L'operatore di telecomunicazioni ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva negato la tutela cautelare richiesta in relazione all'installazione di una stazione radio base nel Comune di Frisa. L'appellante ha dedotto doglianze ritenute non manifestamente prive di fumus boni iuris e ha rappresentato l'interesse eccezionale alla immediata realizzazione dell'opera, inserita nel Piano Italia 5G e finanziata con fondi PNRR, con attivazione prevista entro il 30 giugno 2026. L'istanza cautelare mirava a consentire immediatamente la realizzazione dell'antenna, nonostante l'interesse azionato fosse di natura pretensiva e il conseguimento del bene della vita richiedesse, in via ordinaria, il rilascio del titolo autorizzativo amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini della realizzazione dell'opera. Il Collegio ha rilevato che, in linea generale, una misura cautelare interinale non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'accoglimento definitivo del ricorso: trattandosi di interesse legittimo pretensivo, l'eventuale sentenza favorevole avrebbe normalmente imposto all'Amministrazione il riesercizio del potere, senza consentire direttamente l'installazione della stazione radio base. Tuttavia, ha ritenuto eccezionale e meritevole di valorizzazione l'interesse alla tempestiva realizzazione dell'opera, in ragione del suo inserimento nel Piano Italia 5G e del rischio di definanziamento dei fondi PNRR. La misura è stata subordinata all'obbligo dell'appellante di ripristinare immediatamente lo status quo ante delle aree, a propria cura, spese e rischio, in caso di mancato conseguimento del titolo autorizzativo, sia per l'esito sfavorevole del giudizio sia per un eventuale diniego amministrativo successivo al riesercizio del potere. Il bilanciamento degli interessi è stato inoltre favorito dalla prossima fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In via generale, la tutela cautelare interinale non può attribuire al ricorrente un'utilità o un bene della vita maggiore di quello che potrebbe ottenere in caso di accoglimento definitivo del ricorso.
- Quando è azionato un interesse legittimo pretensivo, l'accoglimento definitivo del ricorso comporta normalmente il riesercizio del potere amministrativo e non consente al giudice di attribuire direttamente il bene della vita che dipende dal rilascio di un provvedimento autorizzativo.
- In presenza di un interesse eccezionale e concreto alla tempestiva realizzazione di un'opera finanziata con fondi PNRR, il giudice cautelare può derogare al principio di non anticipazione del bene della vita, ove ciò sia necessario per evitare il rischio di definanziamento e risulti compatibile con il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La realizzazione provvisoria dell'opera in sede cautelare può essere accompagnata dall'obbligo del ricorrente di ripristinare immediatamente lo status quo ante, a proprie spese e a proprio rischio, qualora il titolo autorizzativo non venga conseguito o la controversia si concluda sfavorevolmente.
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