Cassazione Civile, Ordinanza n. 37998/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, del provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che aveva disposto la chiusura della partita IVA con decorrenza 28.7.2017, formalizzato con atto del 4.9.2018. Il giudice di primo grado aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la successiva revoca del provvedimento di chiusura, adottata il 28.9.2018 dopo la sospensione presidenziale dell'atto impugnato, fosse definitiva e con efficacia ex tunc. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c., per aver la CTR affermato senza adeguata spiegazione la natura definitiva della revoca; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 46-47 d.lgs. 546/1992, per avere dichiarato cessata la materia del contendere senza verificare se il provvedimento sopravvenuto fosse pienamente satisfattivo delle pretese azionate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. In via preliminare ha affermato la validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario di primo grado della parte rimasta contumace in appello, richiamando il principio di ultrattività dell'elezione di domicilio nel processo tributario. Nel merito, ha cassato la sentenza impugnata perché la motivazione della CTR è stata giudicata apparente: la decisione d'appello si era limitata ad affermare la natura definitiva della revoca della chiusura della partita IVA e i suoi effetti ex tunc, senza spiegare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico posti a base di tale conclusione. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
In cassazione la notificazione avverso la sentenza di merito segue la disciplina del luogo di notificazione prevista dalla norma, ma nel processo tributario opera la regola di ultrattività dei dati di domicilio/residenza indicati nel primo grado se la parte non si è costituita in appello o non ha fatto diverse indicazioni.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 291 c.p.c.
Evocato nel rinvio disposto per la rinnovazione della notificazione, poi superata dalla verifica della validità della notifica già eseguita.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è solo graficamente esistente, ma è apparente se non consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione effettiva integra nullità della sentenza.
artt. 46-47 d.lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere richiede la verifica della sopravvenuta piena satisfattività dell'assetto di interessi tra le parti.
art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'indicazione della residenza e del domicilio effettuata in primo grado conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio.
artt. 16 e 17 d.lgs. 546/1992
Le notificazioni nel processo tributario si eseguono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; tali indicazioni valgono anche per i gradi successivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso per cassazione è valida se eseguita presso il domicilio eletto o il procuratore domiciliatario indicati nel giudizio di primo grado, quando la parte sia rimasta contumace in appello o non abbia modificato quelle indicazioni.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice affermi una conclusione senza rendere percepibili gli elementi di fatto e il ragionamento logico-giuridico che la sorreggono, impedendo il controllo sulla decisione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento sopravvenuto elimini integralmente la lite e soddisfi pienamente le pretese fatte valere; il giudice deve verificare e motivare in ordine a tale piena satisfattività.
- In materia processuale tributaria, la revoca o riattivazione di un atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non è chiarito se l'intervento dell'Amministrazione sia definitivo e completamente satisfattivo.
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