Cassazione Penale, Sentenza n. 47726/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il GIP di Palmi, con ordinanza del 16.7.2024 adottata ai sensi degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., aveva autorizzato il prelievo di materiale biologico su Domenico Mafrici, indagato per rapina pluriaggravata. Mafrici, per mezzo del difensore, aveva impugnato la decisione in Cassazione deducendo: eccesso di potere/abnormità (sosteneva che il GIP si era pronunciato su questioni devolute alla Suprema Corte a seguito del provvedimento del 6.7.2024) e omessa/mancata motivazione in violazione degli artt. 125, 132 e 359-bis c.p.p. Successivamente, il 4.10.2024, il difensore trasmise una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dallo stesso Mafrici. La Procura Generale, preso atto della rinuncia, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. La Corte ha ritenuto che la rinuncia comportasse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p. (comma 1, lett. d), l'inammissibilità del ricorso; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., notando che non erano allegate le ragioni della sopravvenuta carenza di interesse che avrebbero consentito di verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ex art. 591 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte non ha esaminato il merito delle censure (eccesso di potere e omissione di motivazione) a causa dell'inammissibilità per rinuncia; ha osservato inoltre la mancanza di motivazione allegata alla rinuncia che avrebbe potuto permettere di valutare l'eventuale cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 224-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per l'adozione dell'ordinanza che autorizzava il prelievo di materiale biologico; la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 359-bis cod. proc. pen.
Richiamato sia come titolo del provvedimento impugnato (ordinanza resa ai sensi dell'art. 359-bis) sia nella doglianza per omessa motivazione; la Corte non ha valutato il merito della contestazione a causa della rinuncia.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato; la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 132 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente come parametro della motivazione obbligatoria del provvedimento; la Corte non ha deciso sulla violazione sostanziale di tale norma in ragione della rinuncia.
art. 591 cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione a seguito di rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto efficace la rinuncia trasmessa dalla difesa e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna al versamento di una somma (qui €3.000) in favore della Cassa delle Ammende, come misura accessoria alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, validamente trasmessa e sottoscritta, determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in tal caso la Corte non entra nel merito delle censure.
- La parte che rinuncia può essere condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto la rinuncia può avere conseguenze economiche sfavorevoli.
- Se la rinuncia è giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse (o cessata materia del contendere), è opportuno allegare e documentare le ragioni che la determinano, perché la Corte possa valutare se sussista effettivamente la cessazione della controversia.
- Quando si contesta l'omessa motivazione o eccesso di potere, evitare la rinuncia se si desidera che la Corte valuti tali questioni di merito; la rinuncia impedisce la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato.
- La trasmissione formale della dichiarazione di rinuncia deve essere chiara e sottoscritta; la Procura/Resistente prenderà atto della rinuncia e potrà chiedere la declaratoria di inammissibilità.
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