Sentenza del 04/12/2019 n. 580 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Sisma Abruzzo 2009 - Tributi - Gli effetti giuridici della sospensione non si estendono a quelli del successivo periodo di rateizzazione - Sussiste - Se il contribuente non ha acceduto al beneficio della rateizzazione il temine di prescrizione inizia di nuovo a decorrere dal 30 giugno 2010 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. xxx del 13 dicembre 2018, notificato il 31 gennaio 2019, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2009. Ha sostenuto che il credito fosse prescritto, considerando anche la sospensione dei versamenti prevista dopo il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. La Regione ha invece ritenuto che, per effetto della possibilità di rateizzare il pagamento in un massimo di 60 rate, la prescrizione iniziasse soltanto dopo la scadenza dell'ultima rata, nel 2015.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. Ha stabilito che gli effetti della sospensione del pagamento, terminata il 30 giugno 2010, non potevano essere estesi automaticamente al successivo periodo di rateizzazione. Poiché il contribuente non aveva aderito alla rateizzazione e tale facoltà non gli era stata specificamente notificata, dal 30 giugno 2010 riprendevano sia l'obbligo di pagamento sia il decorso della prescrizione. Il credito era quindi ampiamente prescritto prima della spedizione dell'avviso del 13 dicembre 2018. La questione relativa alla scissione degli effetti della notifica è stata ritenuta assorbita. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per la tassa automobilistica, l'azione dell'amministrazione si prescrive decorso il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Un avviso tempestivo può interrompere la prescrizione, ma deve intervenire prima del suo compimento.
D.M. 9 aprile 2009; D.L. 28 aprile 2009, n. 39; Ordinanza PCM 6 giugno 2009, n. 3780; D.P.C.M. 17 luglio 2009, n. 11
La normativa emergenziale ha previsto, per i contribuenti interessati dal sisma, la sospensione temporanea dei versamenti tributari. La sospensione è stata interpretata come limitata al periodo espressamente previsto, senza automatica estensione agli effetti della successiva rateizzazione.
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 42431/2010 del 16 marzo 2010
Ha disciplinato la ripresa dei versamenti mediante un massimo di 60 rate mensili. La possibilità di rateizzare è stata considerata una facoltà del contribuente e non una causa automatica di sospensione o differimento della prescrizione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 13 agosto 2010
Ha chiarito la possibilità di regolarizzare versamenti tardivi, parziali o omessi mediante ravvedimento operoso, ma tale possibilità non è stata ritenuta sufficiente a spostare automaticamente la decorrenza della prescrizione alla scadenza dell'ultima rata.
Artt. 15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono stati richiamati dalla Commissione nel dispositivo della sentenza per la disciplina del processo tributario e della decisione.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
È stata richiamata dalla Regione per sostenere la tempestività dell'atto in base alla data di spedizione, anziché a quella di ricezione. La Commissione non ha esaminato la questione, ritenendola assorbita dall'accertata prescrizione del credito.
Massime di principio
- Una sospensione emergenziale dei pagamenti produce effetti solo per il periodo e nei limiti espressamente stabiliti dalla normativa; non si estende automaticamente al successivo periodo di rateizzazione.
- Quando la rateizzazione è una facoltà del contribuente e non è stata esercitata, la prescrizione non può essere rinviata fino alla scadenza teorica dell'ultima rata.
- Per evitare un trattamento deteriore, una misura tributaria di favore non dovrebbe essere interpretata in modo da allungare indirettamente il termine prescrizionale rispetto a quello applicabile agli altri contribuenti.
- In situazioni analoghe occorre individuare con precisione: la data di scadenza originaria del tributo, il periodo esatto di sospensione, l'eventuale adesione alla rateizzazione e tutti gli atti validamente notificati o interruttivi della prescrizione.
- La prescrizione può essere interrotta da un atto dell'amministrazione solo se tale atto interviene prima del compimento del termine; la tempestività della spedizione o della ricezione va valutata solo se il credito non è già prescritto per altre ragioni.
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