Sentenza n. 1553/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS-/2023 di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato dal Questore di -OMISSIS- in data 06 aprile 2023 e notificato in data 21 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e affidato ai servizi sociali, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per affidamento in un permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione ha respinto l'istanza rilevando l'assenza della certificazione attestante la conclusione del progetto educativo e di integrazione sociale e del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, previsti dall'art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico sull'immigrazione. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego richiamando l'orientamento secondo cui, per il minore affidato, il parere previsto dall'art. 32 non ha natura vincolante. Ha inoltre dimostrato la propria integrazione sociale mediante lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa dal 30 maggio 2022 con contratti a tempo indeterminato e il conseguimento della licenza media. Nel corso del procedimento il Tribunale per i Minorenni aveva revocato l'affidamento ai servizi sociali perché il ricorrente aveva abbandonato la comunità ed era divenuto irreperibile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato il diniego di conversione. Il Collegio ha ritenuto decisivo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il parere previsto dall'art. 32 del testo unico sull'immigrazione, nel caso di minore affidato, non è vincolante ai fini della conversione del permesso per minore età o affidamento in permesso per lavoro. La mancanza della certificazione di conclusione del progetto educativo e del parere non precludeva quindi automaticamente la conversione, alla luce degli elementi concreti comprovanti l'integrazione del ricorrente, rappresentati dal lavoro a tempo indeterminato e dal conseguimento della licenza media. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione disciplina i presupposti per la conversione del permesso rilasciato al minore in permesso per lavoro, compreso il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. Secondo il principio richiamato dal TAR, tale parere non ha natura vincolante nel caso di minore affidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato a un minore affidato in permesso per lavoro subordinato, il parere previsto dall'art. 32 del d.lgs. 286/1998 non ha natura vincolante e la sua mancanza non determina automaticamente il rigetto dell'istanza.
- Nel valutare la conversione del permesso di soggiorno di un ex minore affidato, l'amministrazione deve considerare in concreto gli elementi comprovanti l'integrazione sociale e lavorativa, tra cui lo svolgimento continuativo di attività lavorativa e il conseguimento di un titolo di studio.
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