Sentenza n. 1150/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 116/2025, pubblicata in data 22/05/2025 all'esito del giudizio R.G. n. 164/2025, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate in favore dei difensori antistatari dalla sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 116/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, quali difensori nel giudizio civile e procuratori antistatari, hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Fermo n. 116/2025, pubblicata il 22 maggio 2025 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, che aveva condannato il Ministero a rifondere loro le spese legali. Hanno dedotto che, pur avendo notificato la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva pagato. Hanno domandato il pagamento, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la definitività della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo relativo alle spese, salvo quanto eventualmente già pagato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia e su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, il dirigente indicato in motivazione quale commissario ad acta, con 120 giorni per adempiere. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola eccessivamente afflittiva rispetto all'esiguità del debito e sufficiente la nomina del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Per l'ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, tra cui l'eccessiva afflittività rispetto all'esiguità del debito; la nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente ad accelerare l'adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che liquida le spese di giudizio in favore del difensore dichiarato antistatario: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente, attribuendogli legittimazione a chiedere l'adempimento.
- Quando il debitore è una pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata se, avuto riguardo all'esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva; in tale situazione la nomina di un commissario ad acta può essere considerata misura sufficiente a favorire il pagamento.
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