Cassazione Civile, Ordinanza n. 00021/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti non inerenti, nonché un ulteriore avviso ai fini IRAP, con rideterminazione del valore della produzione netta e maggiore imposta dovuta. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva poi accolto l'appello principale del contribuente e rigettato quello incidentale dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione delle norme costituzionali e processuali sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR si fosse espressa in modo generico, astratto e privo di riferimenti concreti alla controversia; 2) violazione delle norme sulla sospensione del processo, sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere della prova, lamentando che la CTR non avesse sospeso il giudizio in ragione della dipendenza dell'accertamento IRAP da quello IRPEF/IVA fondati sul medesimo PVC e non avesse riconosciuto la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, ridotta a formule di stile e priva di indicazione delle prove valutate, degli errori imputati all'Ufficio e delle ragioni per cui le presunzioni fiscali sarebbero state prive di valenza probatoria. Ha quindi qualificato il vizio come nullità della sentenza per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
"minimo costituzionale" della motivazione
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e controllabile; la motivazione meramente apparente equivale a mancanza di motivazione e integra nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza, la cui violazione può rilevare quando la motivazione sia solo apparente.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza nel processo tributario, violata in presenza di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come parametro di ricorso per la deduzione di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 295 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del processo per pregiudizialità tra accertamenti fiscali.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
richiamato per affermare la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova nell'accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è censurabile, come violazione di legge costituzionalmente rilevante, solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non permette il controllo sull'esattezza e logicità della decisione.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può procedere anche in presenza di contabilità formalmente regolare se emergono presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a mettere in dubbio completezza e veridicità delle scritture.
- Quando si censura un accertamento tributario, il giudice di merito deve indicare in modo specifico le prove valutate, le ragioni della loro attendibilità o inattendibilità e i dati fattuali che sorreggono la decisione, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente.
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