Cassazione Penale, Sentenza n. 33825/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra il reato associativo oggetto di una sentenza esecutiva e un omicidio oggetto di altra sentenza. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli indici dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, ha sostenuto che l'attività delittuosa fosse funzionale all'affermazione della propria appartenenza al contesto mafioso, al mantenimento della propria posizione apicale e alla salvaguardia del sodalizio, e che l'omicidio, pur apparentemente riconducibile a una vicenda personale, fosse connesso alle dinamiche mafiose e fosse stato commesso da appartenenti al clan di riferimento. La Corte di cassazione ha ritenuto invece che l'omicidio fosse stato pianificato occasionalmente per soddisfare la richiesta della suocera del ricorrente, motivata da un forte contrasto personale con la vittima, e che non fosse riconducibile alle finalità programmatiche del sodalizio né a una deliberazione unitaria precedente o contemporanea alla commissione dei reati. La mera appartenenza all'associazione mafiosa, l'esecuzione dell'omicidio da parte di appartenenti al clan e la prospettata finalità di salvaguardia del sodalizio non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta, logica e non contraddittoria la motivazione del giudice dell'esecuzione. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede la prova che, già al momento della commissione del primo reato, i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Nel caso concreto, l'omicidio risultava collegato a un movente personale e a circostanze contingenti, nonché privo di una deliberazione unitaria riconducibile al momento dell'adesione al sodalizio mafioso. La mera contiguità tra il reato associativo e il reato-fine, l'identità o analogia dei titoli di reato e l'appartenenza al medesimo contesto criminale non dimostrano di per sé il medesimo disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, consistente nella preventiva ideazione di più condotte illecite già presenti, almeno nelle linee essenziali, nella mente dell'autore al momento della commissione del primo reato. Non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere o un programma criminoso sviluppato secondo contingenti opportunità.
art. 671 c.p.p.
applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva
Anche in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e approfondita degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso; il condannato deve allegare gli elementi specifici che dimostrino la preventiva programmazione unitaria dei reati successivi.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova che, al momento della commissione del primo reato, quelli successivi fossero stati preventivamente programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la mera presenza di alcuni indici sintomatici se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- La valutazione dell'unicità del disegno criminoso deve considerare congiuntamente elementi concreti quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, causali, modalità delle condotte, sistematicità e abitudini di vita programmate.
- In sede esecutiva grava sul condannato l'onere di indicare i reati da unificare e di allegare elementi specifici sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria; il giudice dell'esecuzione deve individuare gli elementi sostanziali da cui desumere il medesimo disegno criminoso.
- La contiguità cronologica degli addebiti e l'identità o analogia dei titoli di reato non sono sufficienti a dimostrare la continuazione, poiché possono indicare soltanto abitualità criminosa o un programma generico di attività delittuosa.
- Non è configurabile la continuazione tra un reato associativo e reati-fine non programmabili ab origine perché dipendenti da circostanze contingenti e occasionali, anche se astrattamente riconducibili alle attività del sodalizio criminoso.
- La mera appartenenza a un'associazione criminale, così come l'esecuzione di un reato da parte di appartenenti al sodalizio o la sua astratta compatibilità con le logiche associative, non prova l'esistenza di una deliberazione unitaria antecedente o contestuale alla partecipazione associativa.
- Un reato commesso nell'ambito di un contesto associativo può restare estraneo al disegno criminoso unitario quando sia stato determinato da un movente personale e da circostanze contingenti, non riconducibili alle finalità programmatiche del sodalizio.
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