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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 29083 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva riportato nella dichiarazione IVA relativa al 2007 un'eccedenza IVA maturata nel 2006. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto tale credito perché la dichiarazione IVA relativa al 2006 era stata presentata oltre il termine di 90 giorni e, pertanto, doveva considerarsi omessa. La contribuente sosteneva che il disconoscimento del credito non potesse essere effettuato mediante controllo automatizzato e cartella di pagamento, ma richiedesse un autonomo avviso di accertamento. L'Agenzia ha contestato questa impostazione, ritenendo che si trattasse della semplice correzione di un errore materiale rilevabile documentalmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il disconoscimento dell'eccedenza IVA riportata nella dichiarazione successiva, fondato sulla tardiva presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, non richiede un'attività valutativa complessa, ma può essere effettuato mediante controllo automatizzato e successiva cartella di pagamento. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    Consente all'Amministrazione finanziaria di correggere errori materiali o di calcolo e di disconoscere importi non risultanti correttamente dalle dichiarazioni sulla base di dati immediatamente verificabili, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    controllo automatizzato della dichiarazione IVA

    Può essere utilizzato per recuperare somme derivanti dal mancato riconoscimento di un'eccedenza IVA riportata nella dichiarazione successiva, quando la non spettanza risulta da un dato oggettivo e immediatamente rilevabile, come la tardiva presentazione della dichiarazione precedente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 20

    Disciplinano il diritto alla detrazione IVA e la determinazione dell'imposta, nel cui ambito rientra il riporto delle eccedenze detraibili.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3

    Rileva ai fini dei termini e delle modalità di presentazione della dichiarazione IVA; la presentazione oltre il termine di 90 giorni comporta, secondo la decisione, la considerazione della dichiarazione come omessa.

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 1471/2017

    L'Amministrazione Finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, D.P.R. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3.

    Il principio secondo cui l'Ufficio può correggere mediante controllo cartolare il riporto di una perdita dichiarata per un'annualità priva di dichiarazione è stato ritenuto sostanzialmente applicabile anche alle eccedenze IVA.

Massime di principio

  • Quando il disconoscimento di un credito o di una perdita riportata in una dichiarazione successiva dipende da un dato oggettivo e immediatamente verificabile, come l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, l'Amministrazione può procedere mediante controllo automatizzato e cartella di pagamento.
  • Non è sempre necessario un autonomo avviso di accertamento: questo diventa necessario soprattutto quando l'Ufficio deve svolgere valutazioni interpretative o ricostruzioni sostanziali dell'obbligazione tributaria, non quando corregge un errore materiale risultante dai dati dichiarativi.
  • Il contribuente deve verificare che il credito o l'eccedenza riportati negli anni successivi derivino da una dichiarazione precedente validamente presentata entro i termini previsti; in caso contrario, il riporto può essere disconosciuto in sede di controllo automatizzato.
  • La tardiva presentazione oltre il termine di 90 giorni può produrre effetti sostanziali sulla possibilità di utilizzare crediti o eccedenze risultanti dalla dichiarazione tardiva.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale alla definizione definitiva dell'importo dovuto: la CTR in diversa composizione dovrà riesaminare la controversia applicando il principio stabilito dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.

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