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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16060/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Roma del 16/04/2021 e il reintegro nel termine per proporre appello, sostenendo la nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio. In particolare lamentava che le notifiche al difensore erano state effettuate a persona non iscritta all'albo e successivamente a un difensore d'ufficio con il quale non vi erano mai stati contatti, e che le notifiche all'imputato stesso non avrebbero garantito la reale conoscenza dell'atto; inoltre eccepiva che il verbale di perquisizione dimostrerebbe solo conoscenza del procedimento e non del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le nullità o le patologie degli atti intervenute nella fase di cognizione e non dedotte nel corso del processo non possano essere fatte valere tramite incidente di esecuzione dopo il consolidarsi del giudicato. La decisione si fonda sull'impossibilità di ottenere in sede esecutiva il riesame di nullità endoprocedimentali che dovevano essere contestate nel giudizio di cognizione o con gli ordinari mezzi di impugnazione; citata giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che le nullità, anche assolute, devono essere dedotte o rilevate nel corso del processo e non possono essere proposte oltre il termine del giudizio; il giudicato preclude la loro deduzione in sede di esecuzione.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per chiarire che le contestazioni sul titolo esecutivo non possono essere usate per sollevare nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione che non sono state impugnate.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Non è possibile, in sede di incidente di esecuzione, rilanciare nullità o vizi processuali dell'istruttoria o della fase di cognizione che non siano stati tempestivamente eccepiti o impugnati nel processo principale.
  • Se si censurano notifiche o la regolare costituzione del rapporto processuale, tali censure devono essere sollevate immediatamente nel corso del giudizio di cognizione e, se del caso, con gli ordinari mezzi di impugnazione; altrimenti vengono precluse dall'irrevocabilità della decisione.
  • La prova di una conoscenza materiale del procedimento (es. perquisizione) non sostituisce la necessità di far valere tempestivamente i vizi procedurali; la mancata impugnazione comporta la sanatoria per effetto del giudicato.
  • In sede esecutiva le difese devono concentrarsi su profili realmente attinenti all'esecuzione o al titolo esecutivo; non è consentito riaprire il merito del processo con l'obiettivo di rimettere in discussione vizi non precedentemente dedotti.
  • Chi ritiene di subire irregolarità nella notificazione o nella rappresentanza tecnica deve adottare subito i rimedi processuali (eccezioni, istanze o impugnazioni) per non rischiare l'inammissibilità di eventuali successivi tentativi di tutela e possibili sanzioni economiche.

Testo integrale

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