Sentenza n. 61/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 301/2024 relativamente al capo decisorio concernente la condanna dell'Amm.ne resistente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.918,24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima della proposizione del ricorso, del capo della sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila n. 301/2024 relativo al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila n. 301/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione attestante il pagamento dell'importo mediante accredito sul conto corrente indicato dalla ricorrente. La ricorrente ha riconosciuto l'integrale soddisfacimento del credito, chiedendo tuttavia la declaratoria di improcedibilità e la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero, nel corso del giudizio, ha integralmente eseguito il capo del giudicato relativo al pagamento delle spese legali, soddisfacendo così la pretesa della ricorrente. Il giudice ha regolato le spese secondo soccombenza, ponendole a carico del Ministero, poiché l'amministrazione ha adempiuto solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese del giudizio sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'obbligo imposto dal giudicato, viene meno la materia del contendere poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
- Nel giudizio di ottemperanza, anche se l'amministrazione adempie durante il processo, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale quando l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e quest'ultimo si è reso necessario per ottenere l'esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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