Cassazione Penale, Sentenza n. 10256/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 597 e 192 c.p.p. e dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011 nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello aveva riformato l'assoluzione di primo grado senza confrontarsi con prove documentali a discarico (in particolare l'attestazione ISEE del 23/01/2020 che indicava un reddito familiare di €2.086,03) e aveva basato la condanna sulla mera mancanza di pagamento della cauzione (ridotta con decreto), omettendo di valutare l'impossibilità materiale di adempiere comprovata dalla difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando profili di fondatezza: ha ricordato l'obbligo di motivazione rafforzata del giudice d'appello quando si rovescia un'assoluzione e ha censurato la Corte territoriale per non aver esaminato la documentazione ISEE prodotta in primo grado. Avendo altresì verificato i termini di prescrizione (reato commesso il 21/07/2019, decreto di citazione 11/02/2020) e l'inesistenza della sospensione utile ai fini della conservazione del reato in base all'art.1, comma 15, L. n.103/2017, la Cassazione ha ritenuto estinta la contravvenzione per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 76, comma 4
art. 76, comma 4, d.lgs. n.159 del 2011
Norma richiamata come causa di addebito: il reato contestato è ricondotto a questa disposizione; nella decisione la qualificazione del fatto è collegata a questa norma
codice di procedura penale, art. 597
Citato dalla difesa come norma la cui inosservanza sarebbe stata rilevante per la decisione di appello; la Cassazione segnala la necessità che l'appello affronti correttamente le argomentazioni difensive richiamate
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato nella doglianza difensiva (presunta errata applicazione) relativa alla valutazione delle prove e obblighi motivazionali del giudice; la Cassazione insiste sul dovere di considerare documenti a discarico
Legge n.103 del 2017, art. 1, comma 15
art. 1, comma 15, L. n.103/2017
La Corte ha interpretato la norma in senso tale che i periodi di sospensione previsti non impediscono l'operare della prescrizione in presenza della successiva sentenza di proscioglimento o annullamento parziale; in concreto la disposizione non ha impedito l'estinzione per prescrizione nel caso di specie
codice penale, artt. 157 e 160
Richiamati per il calcolo dei termini massimi di prescrizione (termine di cinque anni per la contravvenzione in esame), i quali sono risultati spirati alla data della decisione
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione il suo pronunciamento richiede una motivazione 'rafforzata' che confuti specificamente e criticamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado
- Il giudice d'appello deve esaminare e motivare il valore degli elementi documentali a discarico prodotti in primo grado (es. attestazioni ISEE) prima di basare una condanna su presunte omissioni quali il mancato pagamento di cauzioni
- Se la decisione di secondo grado è viziata per mancata considerazione di prove a discarico, la Cassazione può accertare la prescrizione e annullare senza rinvio quando il reato è estinto per decorso dei termini
- Nella valutazione della prescrizione occorre considerare le regole di sospensione e interruzione (anche alla luce della L. n.103/2017) e i termini massimi previsti dal codice penale per la specifica fattispecie
- In casi simili la difesa deve documentare con cura l'incapacità economica (es. ISEE) e insistere perché tali documenti siano integralmente valutati in grado d'appello; la pubblica accusa che ottiene la riforma di un'assoluzione deve fornire motivazione puntuale per giustificare la diversa valutazione probatoria
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