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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42322/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma sostenendo la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale. Si allegava che le scritture contabili erano in realtà custodite presso lo studio del commercialista Pinti e che il curatore fallimentare era stato informato della loro disponibilità; quindi mancava il dolo nella omessa tenuta/consegna delle scritture. La censura contestava altresì il mutato inquadramento tra dolo generico (riconosciuto in primo grado) e dolo specifico (ritenuto dalla Corte territoriale) senza idonea spiegazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso sollevasse una rivalutazione di merito delle risultanze processuali e non un vizio di legittimità, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni principali della sentenza impugnata. La Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello è logica e congrua: la ricorrente aveva la disponibilità delle scritture fino al 2007, aveva l'obbligo di custodia, controllo e consegna al curatore dopo il fallimento, si era resa irreperibile e non fornì elementi tali da superare la presunzione di responsabilità derivante dall'affidamento della contabilità a un consulente. La Cassazione ha quindi ritenuto adeguatamente provata tanto la forma del dolo generico quanto il dolo specifico per la sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili e ha confermato l'inammissibilità del ricorso; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    Norma centrale per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente sia il dolo generico previsto dall'ultima parte dell'articolo sia, per le condotte successive, il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamata in sede di primo grado come aggravante poi esclusa; non incidente sull'esito della Cassazione, che ha valutato la responsabilità documentale sulla base dell'art. 216.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto di censura in Cassazione e rileva nel contrassegno dei motivi effettivamente dedotti; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha contestato adeguatamente le argomentazioni principali della sentenza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per la determinazione della somma di €3.000 in considerazione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    Principio giurisprudenziale che vieta alla Cassazione di effettuare una rivalutazione di merito delle risultanze processuali; richiamato per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020 Rv. 280133

    Precedente che afferma la responsabilità dell'imprenditore/amministratore anche se la contabilità è stata affidata a professionisti, salvo rigorosa prova contraria; applicato dalla Corte per ritenere sussistente la presunzione di responsabilità della ricorrente.

Massime di principio

  • In casi di bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore/imprenditore non è esente da responsabilità solo perché ha affidato la contabilità a un professionista; sussiste una presunzione di vigilanza che richiede una prova rigorosa per essere superata.
  • La mera indicazione che le scritture sono custodite presso un consulente non esonera dall'obbligo di consegna o dal dovere di rendersi reperibile e collaborare con il curatore fallimentare; è importante dimostrare comunicazioni chiare e consegne effettive.
  • La distinzione tra dolo generico e dolo specifico nella bancarotta documentale dipende dalla natura e dalle modalità della sottrazione/omessa conservazione delle scritture: se l'assenza di documentazione appare strumentale allo smantellamento della società e al danno dei creditori, può ritenersi il dolo specifico.
  • In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti: per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi di motivazione formali o contraddizioni che investano la legittimità della decisione, non solo la valutazione di merito.
  • Quando si deposita la contabilità presso terzi, è consigliabile conservare e poter esibire prove documentali di consegna, inventari degli scatoloni e comunicazioni al curatore per evitare la presunzione di sottrazione o omessa tenuta.

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