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Sentenza

Sentenza n. 1633/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione, delle Ordinanze emesse dal Responsabile dell'Area Tecnica Ed. Privata - Urb - Ecologia del Comune di Bregnano n. 1 dell'8.01.2026, n. 2 dell'8.01.2026, n. 3 dell'8.01.2026 e n. 4 dell'8.01.2026, notificate in pari data, aventi ad oggetto ordine di demolizione di opere abusive con rimessa in pristino ex art. 31 D.P.R. 380/2001.

Giustizia amministrativa202600971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro ordinanze comunali di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società agricola ha impugnato le ordinanze nn. 1, 2, 3 e 4 dell'8 gennaio 2026, con cui il Comune di Bregnano le aveva ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino delle opere ritenute abusive, accertate a seguito di sopralluogo del 18 novembre 2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, rappresentando il raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti e l'adozione, da parte del Comune, di un provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze impugnate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'annullamento in autotutela delle ordinanze gravate avesse pienamente soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente, facendo venir meno ogni residua attualità della controversia. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro le ordinanze. Le spese di lite sono state integralmente compensate in conformità all'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ordine di demolizione di opere abusive con rimessa in pristino

    La disposizione è indicata quale base normativa delle ordinanze comunali di demolizione impugnate; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa pienamente l'interesse fatto valere e non residua un interesse attuale alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo che le parti sono state sentite.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando risulta pienamente satisfattivo dell'interesse azionato e non residua un interesse attuale alla decisione giudiziale.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto ormai annullato.
  • Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando tale regolazione sia prevista dall'accordo intervenuto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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