Cassazione Penale, Sentenza n. 38488/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva assolto l'imputata dal capo 3) ma confermato le condanne per i capi 4) e 5). La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 e all'art. 192, comma 2, c.p.p., contestando la sussistenza del dolo specifico e la valutazione degli indizi (inesistenza soggettiva vs oggettiva delle fatture, mancata prova della restituzione degli importi, ruolo degli amministratori di fatto); (2) violazione del divieto di reformatio in peius per non aver rideterminato la pena dopo l'assoluzione dal capo 3) nonostante la precedente determinazione della pena fosse stata aumentata per altri capi; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche e errata determinazione del tributo evaso (IVA vs IRES) con conseguente errato trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o infondato, eccetto il secondo motivo: ha accolto la censura relativa al divieto di reformatio in peius e ha annullato con rinvio la parte della sentenza di appello concernente il trattamento sanzionatorio, ordinando la rideterminazione della pena alla luce dell'assoluzione dal capo 3). Sono invece confermate, nella sostanza, le statuizioni di merito riguardanti la sussistenza del reato ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 74/2000 per i capi ancora pendenti (riconoscimento dell'inesistenza soggettiva delle fatture e dell'interposizione fittizia di manodopera), e rigettate le censure sulla motivazione e sulla richiesta di attenuanti generiche. In sintesi: ricorso inammissibile o infondato eccetto per la parziale accoglienza sul punto della rideterminazione della pena; rimessa la questione del calcolo della pena al giudice d'appello in osservanza del divieto di reformatio in peius.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 2
La Corte ricorda che il delitto è un reato di pericolo e di mera condotta che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione contenente elementi passivi fittizi; responsabilità anche del dichiarante che si avvale delle fatture inesistenti.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12
Norma richiamata nelle misure applicative disposte in sentenza di merito (misure e sanzioni amministrative/tributarie connesse).
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato in relazione ai criteri per la prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza degli indizi); la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia rispettato tali criteri.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito: la Cassazione non può rivedere i fatti salvo travisamenti macroscopici specificamente indicati.
Codice penale, art. 81, comma 2
Norma sul concorso di reati e continuazione richiamata nel contesto della determinazione della pena complessiva e del divieto di reformatio in peius.
Codice penale, art. 132
Parametro generale per la determinazione della pena richiamato nelle censure sul trattamento sanzionatorio.
Codice penale, art. 133
Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione è di merito e non sindacabile se non contraddittoria.
Codice penale, art. 62-bis / art. 62, n. 6
Richiamate nella discussione sulle attenuanti/recidiva; la Corte ha esaminato il punto ma ha ritenuto legittima la valutazione di merito dell'esclusione delle attenuanti generiche.
Codice di procedura penale, art. 597
Norma citata dai motivi in tema di procedimento e trattamento sanzionatorio; non rilevante per ribaltare la valutazione di merito.
Divieto di reformatio in peius (giurisprudenza, Sezioni Unite)
Principio applicato: se l'imputato impugna la sentenza e in sede d'appello viene assolto da uno dei reati unificati dalla continuazione, il giudice d'appello non può mantenere o aumentare il trattamento sanzionatorio senza rideterminare la pena complessiva in diminuzione; mancata rideterminazione costituisce vizio che giustifica annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice di legittimità: non può rivedere i fatti né ri-valutare liberamente le prove; i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- Il reato di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000 è un delitto di pericolo e di mera condotta che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione contenente elementi passivi fittizi; non è necessario il concreto verificarsi del danno fiscale per integrare il reato.
- Le censure basate su prova indiziaria devono indicare specificamente gli atti e mostrare una contraddittorietà 'ictu oculi' rispetto alla motivazione di merito; in mancanza, la Cassazione non le accoglie.
- Se in appello viene assolto uno dei reati unificati dalla continuazione, il giudice d'appello deve rideterminare la pena complessiva; il mancato adeguamento configura violazione del divieto di reformatio in peius e comporta annullamento con rinvio.
- La valutazione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono appannaggio del giudice di merito e risultano insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o omissione della motivazione.
- Contestazioni relative alla diligenza richiesta al contribuente nell'accettare fatture sospette devono essere proposte e sviluppate già in appello; sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di fatto o di diligente valutazione probatoria rende il motivo inammissibile.
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