Sentenza n. 179/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento n. 5609 in data 6 giugno 2024 con il quale il Comune di Santa Marina Salina ha respinto l’istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326/2003, prot. 6584 del 10 dicembre 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 relativo alla realizzazione abusiva di un nuovo corpo di fabbrica destinato ad abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003. Ha dedotto che la richiesta di integrazione documentale richiamata dal Comune non gli sarebbe mai stata notificata; che il provvedimento avrebbe genericamente qualificato le opere come rientranti nella tipologia 1 senza descriverne puntualmente caratteristiche, dimensioni, materiali, colori e contesto urbanistico; che sarebbero state omesse la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto; e che il lungo tempo trascorso avrebbe determinato un legittimo affidamento alla definizione favorevole della pratica. Il manufatto consisteva nella creazione di un ulteriore corpo di fabbrica con nuovi volumi e superfici paesaggisticamente rilevanti, realizzato in assenza di titolo edilizio in area sottoposta a vincolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, il condono in area vincolata è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La realizzazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi integra invece un abuso riconducibile alla tipologia 1, non suscettibile di condono in zona vincolata; il relativo diniego costituisce esercizio vincolato del potere. Per gli atti vincolati di repressione degli abusi edilizi non occorrono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né può configurarsi un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, che il decorso del tempo non rende legittimo. Per la stessa ragione, la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto risultano superflui, non potendo l’apporto partecipativo incidere sull’esito vincolato, salvo ipotesi residuali. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo alla tipologia 1 e all’impossibilità di condonare nuovi volumi o superfici in area vincolata. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata notifica della richiesta di integrazione documentale, poiché il diniego era sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente: in applicazione del principio di resistenza, la validità di una sola delle ragioni autonomamente poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato è sufficiente a conservarne l’efficacia. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
Il condono di opere realizzate in area sottoposta a vincolo è subordinato alla ricorrenza congiunta delle condizioni indicate dalla disposizione: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
allegato 1 al d.l. n. 269/2003
tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6
Le opere di minore rilevanza riconducibili a restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria possono rientrare, alle ulteriori condizioni previste, nel condono in area vincolata; la creazione di nuovi volumi e superfici, qualificata come tipologia 1, ne è esclusa.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, la sanabilità delle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo richiede congiuntamente che le opere siano anteriori all’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie di minore rilevanza 4, 5 o 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti, qualificata come abuso di tipologia 1, non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 in area sottoposta a vincolo.
- Il diniego di condono relativo a un abuso edilizio non sanabile per effetto di una disciplina vincolata non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla repressione; il decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
- Quando l’esito del procedimento di condono o di repressione dell’abuso è vincolato e non residua uno spazio effettivo per un utile apporto dell’interessato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la validità di una sola motivazione autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo è sufficiente a conservarne l’efficacia; l’eventuale illegittimità o erroneità di un’altra motivazione non comporta l’annullamento dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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