Sentenza n. 14990/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. m. dg. n. -OMISSIS-novembre 2025, emessa dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III, Concorsi e Inquadramenti; - della nota prot. del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia -OMISSIS- novembre 2025, prot. n. -OMISSIS- - di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione di una sede e conseguente mancata stipula del contratto di assunzione nel ruolo del Ministero della Giustizia, fondato sul difetto delle qualità morali e di condotta in ragione di una condanna irrevocabile per peculato continuato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato collocato in graduatoria nel concorso nazionale per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha impugnato le note con cui l’Amministrazione, a seguito dei controlli sui requisiti, gli ha negato l’assegnazione della sede e la stipula del contratto di assunzione. L’Amministrazione ha ritenuto ostativa una sentenza penale irrevocabile per il reato di peculato continuato, considerando non integrato il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’accesso agli impieghi presso il Ministero della Giustizia. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo deduce eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, violazione del legittimo affidamento e del principio di legalità: secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe ricavato dalla condanna un automatismo ostativo senza spiegare in concreto perché il precedente penale fosse incompatibile con le mansioni di conducente di automezzi. Il terzo motivo deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e sviamento, sostenendo che, in assenza di una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, la condanna non avrebbe potuto impedire l’accesso al pubblico impiego e che l’Amministrazione avrebbe attribuito alla sentenza penale effetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal giudice penale.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. Riconosce che, per le assunzioni presso il Ministero della Giustizia, la normativa richiede il requisito delle qualità morali e di condotta previsto per l’accesso alla magistratura ordinaria. La valutazione della condotta incensurabile appartiene a un’ampia discrezionalità amministrativa, ma deve fondarsi su elementi concreti e deve essere motivata in rapporto alle circostanze del caso, alla delicatezza delle funzioni e all’affidamento che il candidato offre per il futuro. Nel caso concreto, il provvedimento ha adeguatamente collegato la gravità della condanna per peculato continuato alle mansioni da svolgere presso un ufficio giudiziario: il profilo di conducente di automezzi comprendeva anche mansioni proprie dell’operatore giudiziario, tra cui la lavorazione di fascicoli e atti d’ufficio. Il giudizio amministrativo è stato quindi ritenuto non irrazionale né arbitrario e non affetto da travisamento o difetto di istruttoria. Il TAR precisa che l’assenza di una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici non impedisce all’Amministrazione di svolgere una distinta valutazione amministrativa sulle qualità morali e di condotta, quando tale requisito è previsto dalla disciplina di accesso. È respinta anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la decisione è stata ritenuta vincolata alla ricognizione di un presupposto fattuale rispetto al quale l’interessato non avrebbe potuto fornire un apporto utile. Spese di lite compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001
ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni
La disposizione consente di richiedere, per le assunzioni presso il Ministero della Giustizia, il requisito delle qualità morali e di condotta previsto dalla disciplina richiamata.
art. 2 d.P.R. 487/1994
il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia
La norma estende alle assunzioni presso le amministrazioni della giustizia il requisito di condotta e qualità morali previsto per l’accesso alla magistratura.
art. 26 l. 53/1989
È la disposizione richiamata dall’art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001 per la disciplina dei requisiti morali e di condotta nelle assunzioni presso le amministrazioni indicate.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità quando il provvedimento è vincolato alla ricognizione di un presupposto fattuale e l’interessato non avrebbe potuto fornire un apporto utile.
art. 11, comma 4, del bando di concorso
riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio
La clausola abilita l’Amministrazione a verificare i requisiti del candidato al momento dell’immissione in servizio.
artt. 81 e 314 c.p.
La condanna irrevocabile per peculato continuato è stata considerata elemento concreto idoneo a fondare, in rapporto alle mansioni da svolgere, il giudizio negativo sulle qualità morali e di condotta.
artt. 28 e ss. c.p.
L’assenza di una pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici non esclude una distinta valutazione amministrativa del requisito delle qualità morali e di condotta previsto per l’assunzione.
Massime di principio
- Per le assunzioni presso il Ministero della Giustizia, la valutazione delle qualità morali e di condotta può essere richiesta in forza dell’art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 d.P.R. 487/1994, anche per profili non dirigenziali.
- La valutazione della condotta incensurabile è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma deve fondarsi su elementi di fatto concreti e deve essere motivata in relazione alle circostanze del caso, alle mansioni da svolgere, alla loro delicatezza e al grado di affidamento richiesto per il futuro.
- Una condanna penale può rilevare autonomamente ai fini del requisito amministrativo delle qualità morali e di condotta anche quando non comporti l’interdizione dai pubblici uffici: la valutazione amministrativa non coincide con l’applicazione di una pena accessoria e non richiede necessariamente un automatismo legislativo ostativo.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa delle qualità morali e di condotta verifica l’esistenza e la sufficienza della motivazione, la non contraddittorietà, la ragionevolezza, la logicità e l’assenza di travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando il provvedimento è vincolato alla ricognizione di un presupposto fattuale e l’interessato non avrebbe potuto fornire un apporto procedimentale utile.
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