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Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto prot.-OMISSIS- del 30 agosto 2021, notificato in data 24 settembre 2021, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Livorno ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno sottoscritto in data 28 luglio 2021 dal lavoratore -OMISSIS- ed il datore di lavoro -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202200242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione che ha comunicato la nullità del contratto di soggiorno relativo alla procedura di regolarizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il datore di lavoro aveva presentato istanza di emersione del lavoratore straniero ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza, ritenendo contraffatto il certificato di idoneità alloggiativa prodotto e richiamando l'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, secondo cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non veritieri è nullo. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la falsità relativa all'idoneità abitativa, contenuta in un documento esterno e non direttamente nell'istanza, non potesse determinare la nullità del contratto di soggiorno. L'Amministrazione sosteneva invece che l'idoneità alloggiativa costituisse elemento integrante dell'istanza e che la relativa falsità fosse quindi rilevante ai sensi della disposizione citata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento prefettizio. Il modulo di emersione richiedeva espressamente l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio messo a disposizione del lavoratore e delle modalità di pagamento del canone; inoltre, il datore di lavoro si impegnava a fornire un alloggio conforme ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ne consegue che l'idoneità abitativa non è un elemento estraneo o meramente esterno alla domanda, ma costituisce un elemento rilevante e costitutivo dell'istanza. La falsa attestazione di tale requisito, anche mediante produzione di documenti contraffatti, integra pertanto un'istanza contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, con conseguente nullità del contratto di soggiorno e revoca del permesso eventualmente rilasciato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare e, nel comma 18, ricollega alla presentazione di un'istanza contenente dati non veritieri la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.

  • art. 103, comma 18, d.l. 34/2020

    il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile […]

    La nozione di istanza contenente dati non veritieri comprende anche la falsa attestazione dell'idoneità abitativa, quando tale requisito sia richiesto dal modulo e costituisca elemento rilevante e costitutivo della domanda di emersione.

  • art. 1344 codice civile

    È richiamato dall'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 quale fondamento della nullità del contratto di soggiorno.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare, l'idoneità abitativa dell'alloggio messo a disposizione del lavoratore costituisce elemento rilevante e costitutivo dell'istanza quando il modulo richieda di indicare l'alloggio e imponga al datore di lavoro l'impegno a fornire una sistemazione conforme ai parametri minimi di legge.
  • La falsa attestazione dell'idoneità abitativa, anche se comprovata mediante un documento formalmente distinto dal modulo di domanda, integra un'istanza contenente dati non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020.
  • La presentazione di documenti contraffatti relativi all'idoneità abitativa giustifica, nell'ambito della procedura di emersione, la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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