Cassazione Civile, Ordinanza n. 01510/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La lite nasce da un rapporto convenzionale tra una struttura sanitaria privata e un soggetto pubblico sanitario, avente ad oggetto il pagamento di acconti mensili sui DRG e regolato da una convenzione del 16 marzo 2005 e da successive proroghe. La casa di cura otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme fatturate per il periodo gennaio-aprile 2009; l’ente pubblico proponeva opposizione sostenendo che, per quel periodo, la convenzione fosse scaduta e che mancasse un valido titolo contrattuale, con conseguente insussistenza dell’obbligazione di pagamento. In parallelo, la casa di cura proponeva anche una domanda subordinata di indebito arricchimento. Il Tribunale, dopo la riunione dei giudizi, accoglieva la tesi del difetto di titolo formale ma riconosceva l’indebito arricchimento; la Corte d’appello riformava invece la decisione, riteneva valida la convenzione e la scrittura di proroga, escludeva la nullità, qualificava il rapporto in termini compatibili con un modello di sperimentazione gestionale e con schemi assimilabili all’affitto di azienda, e rigettava l’azione di indebito arricchimento per mancanza di residualità. In cassazione l’ente pubblico deduceva: 1) nullità della motivazione per asserita illogicità e apparente contraddittorietà dell’inquadramento giuridico del rapporto; 2) violazione del giudicato, assumendo che una precedente pronuncia di legittimità avrebbe imposto la qualificazione del rapporto come appalto pubblico di servizi; 3) omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse della controparte ad appellare; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla scadenza del rapporto e alla mancata sottoscrizione di una proroga. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, escludendo difetto o apparenza di motivazione; il secondo infondato perché la precedente pronuncia richiamata non aveva formato giudicato sull’inquadramento come appalto di servizi; il terzo inammissibile perché l’omessa pronuncia su questione processuale non integra il vizio denunciato ex art. 112 c.p.c. e, comunque, l’interesse ad impugnare della casa di cura era evidente; il quarto inammissibile per difetto di decisività e perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla scrittura di proroga e sull’impegno al pagamento fino alla nuova convenzione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’azienda sanitaria locale. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto la validità della convenzione e della scrittura di proroga, respinto l’eccezione di nullità e ritenuto dovute le somme richieste dalla casa di cura per il periodo in contestazione. Quanto ai motivi di ricorso, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, ha negato che vi fosse un giudicato vincolante sull’inquadramento del rapporto come appalto pubblico di servizi, ha dichiarato inammissibile la censura per omessa pronuncia sull’interesse ad appellare e ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di decisività dei fatti indicati. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è meramente apparente, incomprensibile o fondata su contrasti irriducibili; non è sufficiente una critica alla scelta argomentativa del giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve esistere e consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciabile richiede effettivamente un errore in procedendo; non basta contestare la ricostruzione del fatto o l’ordine logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è scrutinabile solo se il ricorrente indica una reale violazione del precetto normativo, non una diversa lettura del rapporto o del giudicato.
art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola solo su ciò che è stato effettivamente deciso; una precedente pronuncia che si limiti a escludere il contratto di spedalità o l’esigenza di accreditamento non vincola sulla qualificazione del rapporto come appalto di servizi, se tale profilo non è stato deciso.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non il mancato esame di questioni puramente processuali; l’interesse ad impugnare va valutato in concreto come utilità pratica conseguibile con l’annullamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile quando la circostanza evocata non è decisiva rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 9-bis d.lgs. n. 502 del 1992
La disposizione è richiamata come base delle sperimentazioni gestionali in ambito sanitario e consente forme di integrazione pubblico-privato anche diverse dalla società mista.
art. 13 l.r. Lazio n. 55 del 1993
La norma regionale viene letta come espressiva della possibilità di ricorrere a modelli organizzativi di gestione e a sperimentazioni gestionali nel settore sanitario.
Massime di principio
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente non può risolversi in una mera contestazione della sequenza logica o della preferenza accordata dal giudice di merito a una certa qualificazione giuridica dei fatti, quando la decisione espone comunque un percorso argomentativo intelligibile.
- Il giudicato esterno vincola solo sul decisum effettivo della precedente pronuncia; non può estendersi a qualificazioni giuridiche non oggetto di specifica decisione, anche se il rapporto fattuale sia il medesimo.
- L’omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni esclusivamente processuali; in tali casi occorre semmai dedurre l’eventuale erroneità della soluzione implicitamente adottata dal giudice.
- L’interesse ad impugnare sussiste ogni volta che l’annullamento della decisione possa procurare un vantaggio pratico e concreto alla parte, anche quando la domanda sia proposta in via subordinata rispetto ad altra e anche in presenza di giudizi riuniti.
- Nel vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto omesso deve essere storico, decisivo e realmente idoneo a mutare l’esito della controversia secondo la ratio della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un diverso titolo o su una diversa circostanza determinante, la censura è inammissibile.
- In ambito sanitario, forme di collaborazione pubblico-privato possono essere ricondotte a modelli di sperimentazione gestionale anche quando il privato non assuma la prestazione sanitaria tipica, purché metta a disposizione strutture, attrezzature, personale accessorio e servizi connessi, restando la prestazione sanitaria principale in capo al soggetto pubblico.
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