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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-1/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 aprile 2023. — X e a. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 5, paragrafo 1 – Presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato membro – Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la suddetta sede – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 24. — Causa C-1/23 PPU

Giurisprudenza europea62023CJ0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che uno Stato membro non può subordinare in modo assoluto la presentazione della domanda di ricongiungimento familiare alla comparizione personale dei familiari presso la sede diplomatica competente, se questi si trovano nell’impossibilità o in una grave difficoltà di spostarsi. Tale rigidità compromette l’effetto utile della direttiva 2003/86 e viola i diritti protetti dagli articoli 7 e 24 della Carta. Resta invece possibile richiedere una comparizione personale in una fase successiva della procedura, purché siano previste modalità proporzionate e flessibili.

Ricongiungimento familiare dei rifugiati: incompatibilità con il diritto UE dell’obbligo assoluto di presentazione personale della domanda presso la sede diplomatica quando ciò sia impossibile o eccessivamente difficile.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto alla luce dell’obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare e degli articoli 7 e 24 della Carta, consenta a uno Stato membro di imporre ai familiari di un rifugiato la presentazione personale della domanda solo presso la sede diplomatica o consolare competente, anche quando per tali familiari sia impossibile o eccessivamente difficile recarvisi; e, in via accessoria, se siano pertinenti gli articoli 23 e 24 della direttiva 2011/95.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, interpretato alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta a una normativa nazionale che imponga ai familiari del soggiornante, incluso il rifugiato, di presentare personalmente la domanda di ricongiungimento familiare presso la sede diplomatica o consolare competente, senza alcuna eccezione, quando ciò sia impossibile o eccessivamente difficile. Gli Stati membri possono sì organizzare la procedura e pretendere eventuale comparizione personale in una fase successiva, ma devono introdurre la flessibilità necessaria, anche mediante mezzi a distanza, per non rendere in pratica impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento e per rispettare la vita familiare e l’interesse superiore del minore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 24
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 52, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 107, paragrafo 1

Ricongiungimento familiare dei rifugiati e presentazione della domanda presso la sede diplomatica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del tribunal de première instance francophone de Bruxelles in una controversia tra una famiglia siriana e lo Stato belga. Il tema è la compatibilità con il diritto UE dell’obbligo di presentare personalmente, presso la sede diplomatica o consolare competente, la domanda di ingresso e soggiorno per ricongiungimento familiare.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Y, cittadino siriano, ha ottenuto lo status di rifugiato in Belgio. La moglie X e i figli minori A e B sono rimasti in Siria, in una zona nella quale, secondo il giudice del rinvio, non avevano una possibilità reale di recarsi presso una sede diplomatica belga. I loro legali hanno trasmesso all’Ufficio stranieri una domanda di ricongiungimento familiare, ma l’amministrazione ha respinto il deposito via email e ha invitato a rivolgersi all’ambasciata competente.

Il giudice belga ha ritenuto che la normativa nazionale imponesse la presentazione personale della domanda alla sede diplomatica senza alcuna eccezione, anche in presenza di impossibilità materiale o eccessiva difficoltà di spostamento, e ha chiesto alla Corte se ciò fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 12, paragrafo 1;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3;
  • il regolamento di procedura della Corte, articolo 107, paragrafo 1, per il procedimento pregiudiziale d’urgenza;
  • sono citati anche gli articoli 23 e 24 della direttiva 2011/95/UE, ma la Corte li ritiene non pertinenti alla fattispecie, poiché i familiari del rifugiato si trovavano ancora in un paese terzo.

Valutazione preliminare: persistenza dell’oggetto della domanda

La Corte respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal governo belga. Un messaggio email dell’amministrazione non aveva infatti registrato la domanda già presentata, ma aveva solo invitato a formularne una nuova. Poiché la data di presentazione rileva ai fini del termine di nove mesi per decidere e, nel caso dei rifugiati, incide anche sulla possibilità di beneficiare di condizioni più favorevoli, la questione restava attuale.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, che lascia agli Stati membri il compito di stabilire se la domanda debba essere presentata dal soggiornante o dai familiari e presso quali autorità.

Tale margine di discrezionalità, però, non può essere esercitato in modo da compromettere l’obiettivo della direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare, e non può ledere i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta. La Corte ricorda inoltre che la direttiva attribuisce una protezione rafforzata ai rifugiati, i quali si trovano spesso nell’impossibilità di condurre una normale vita familiare nel paese d’origine.

Nel caso esaminato, l’obbligo assoluto di comparizione personale presso la sede diplomatica, senza eccezioni per le situazioni di impossibilità o di estrema difficoltà, rende in pratica impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Ciò è particolarmente grave quando i familiari si trovino in una zona di conflitto, siano esposti a rischi per la loro sicurezza o, come nel caso dei minori, vedano protrarsi la separazione dal genitore rifugiato.

La Corte osserva inoltre che una simile rigidità costituisce una ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 7 della Carta, letto con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, relativo all’interesse superiore del minore e al diritto del minore a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori. Il legittimo obiettivo di contrastare le frodi non giustifica una misura tanto assoluta, soprattutto perché la procedura può essere articolata in fasi: eventuali verifiche dell’identità e dei vincoli familiari possono essere effettuate in un momento successivo.

Soluzione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, interpretato alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta a una normativa nazionale che imponga ai familiari del soggiornante, anche se rifugiato, di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare competente per depositare la domanda di ricongiungimento familiare quando ciò sia impossibile o eccessivamente difficile.

Resta però possibile per lo Stato membro richiedere la comparizione personale in una fase successiva della procedura, purché ciò avvenga con modalità proporzionate e con la necessaria flessibilità, anche mediante strumenti a distanza o altre facilitazioni pratiche.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • gli Stati membri dispongono di un margine organizzativo nella disciplina della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare;
  • tale margine incontra il limite dell’effetto utile della direttiva 2003/86 e dei diritti fondamentali della Carta;
  • per i rifugiati, la direttiva impone una protezione particolarmente favorevole;
  • non è ammissibile una disciplina che, senza eccezioni, renda in concreto impossibile l’accesso alla procedura per familiari che non possano recarsi presso la sede diplomatica competente;
  • le verifiche sull’identità e sui vincoli familiari possono essere svolte successivamente, con soluzioni meno restrittive.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareasilo e protezione internazionalediritti fondamentaliprocedimento pregiudiziale d’urgenzaimmigrazione

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