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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-751/22

Ordinanza della Corte (sezione ammissione delle impugnazioni) del 18 aprile 2023. — Shopify Inc. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione. — Causa C-751/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nella fase preliminare di ammissione dell’impugnazione, ha ritenuto che Shopify avesse indicato con sufficiente precisione un motivo di ricorso e una questione di diritto di rilievo generale. La questione riguardava il momento in cui devono sussistere i presupposti di nullità di un marchio UE ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, soprattutto alla luce di eventi sopravvenuti come la Brexit. L’impugnazione è stata quindi ammessa e le spese sono state riservate.

Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio UE: sufficienza della domanda ex articolo 170 ter del regolamento di procedura e rilevanza della data di valutazione dei motivi di nullità ex articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

La questione giuridica

Se la domanda di ammissione dell’impugnazione abbia indicato in modo sufficientemente chiaro una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, e in particolare se, in un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio UE, le condizioni dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debbano essere verificate soltanto alla data di deposito/priorità del marchio contestato oppure anche alla data della decisione dell’EUIPO.

Principio di diritto

La Corte ha ammesso l’impugnazione perché la domanda di ammissione individuava con precisione il motivo unico, l’errore di diritto denunciato e la questione di diritto sottesa, dimostrando inoltre, con elementi concreti, che la questione supera il solo caso concreto e può incidere sull’unità, coerenza e sviluppo del diritto dell’Unione. La pronuncia non decide nel merito la corretta interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, ma conferma che una questione sulla data rilevante per valutare un impedimento alla registrazione in un’azione di nullità può, in presenza di circostanze come il recesso del Regno Unito o altre variazioni successive del diritto o dei fatti, integrare il criterio di ammissibilità di cui all’articolo 58 bis dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 1, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Direttiva (UE) 2015/2436, articolo 5
  • Articolo 127 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Ammissione dell’impugnazione in materia di marchio UE e data rilevante per la nullità

Si tratta di un’ordinanza della Corte, Sezione ammissione delle impugnazioni, resa nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in una controversia di marchio dell’Unione europea. La Corte è chiamata a verificare, in via preliminare, se la questione sollevata soddisfi il criterio di ammissibilità previsto per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale aventi ad oggetto decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.

Parti e contesto processuale

La ricorrente in impugnazione è Shopify Inc. Il convenuto in primo grado è l’EUIPO. Nel procedimento dinanzi al Tribunale erano intervenuti Massimo Carlo Alberto Rossi, Salvatore Vacante e Shoppi Ltd. L’impugnazione mira all’annullamento della sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2022, con cui era stato respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina all’ammissione preventiva l’esame delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO;
  • l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e l’articolo 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di ammissione e la decisione della Corte su tale domanda;
  • l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, richiamato quale norma sostanziale controversa;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1. Sono inoltre menzionati l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2436, l’articolo 56 dello Statuto, l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nonché l’articolo 127 dell’accordo di recesso del Regno Unito.

Argomenti della ricorrente

Shopify sostiene che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il nucleo del motivo unico è la dedotta violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rilevante anche la data della decisione dell’EUIPO, oltre alla data di deposito o di priorità del marchio contestato. La ricorrente afferma che:

  • la norma indica che tutte le condizioni per la nullità devono essere soddisfatte alla data di deposito o di priorità;
  • il Tribunale avrebbe confuso la nullità con la contraffazione, esigendo che il titolare del diritto anteriore possa vietare l’uso del segno anche alla data della decisione;
  • l’interpretazione adottata creerebbe incertezza del diritto e potrebbe consentire ritardi procedimentali strategici;
  • la questione ha rilievo generale perché tocca il sistema dei marchi UE e nazionali, il principio di territorialità, il carattere unitario del marchio UE e l’effetto utile della tutela.

Ragionamento della Corte sull’ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire e, se del caso, di delimitare i motivi oggetto di esame. Nel caso concreto, la Corte constata che la domanda di Shopify:

  • identifica in modo preciso il motivo unico e la norma asseritamente violata;
  • indica i passaggi della sentenza impugnata contestati;
  • espone in cosa consisterebbe l’errore di diritto;
  • mostra che l’errore avrebbe inciso sull’esito della sentenza;
  • formula chiaramente la questione di diritto relativa alla data rilevante per valutare l’impedimento alla registrazione in un procedimento di nullità.

Rilevanza generale della questione

La Corte ritiene inoltre che Shopify abbia fornito elementi concreti e pertinenti per dimostrare l’importanza della questione oltre il caso concreto. In particolare, la questione può incidere:

  • sui procedimenti di nullità e di opposizione pendenti collegati alla Brexit;
  • sulle ipotesi, frequenti in proprietà intellettuale, in cui il diritto anteriore perda efficacia o notorietà nel corso del procedimento;
  • sull’interpretazione uniforme del diritto dei marchi UE e nazionali, considerata l’analogia tra l’articolo 53 del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 5 della direttiva 2015/2436. La Corte conclude che tali elementi dimostrano sufficientemente che la questione è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte ammette l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese nel procedimento di impugnazione, dispone che esse siano riservate, rinviando la relativa decisione alla pronuncia che definirà la causa nel merito.

Principio ricavabile

In sede di ammissione dell’impugnazione contro decisioni del Tribunale relative a decisioni dell’EUIPO, la Corte verifica se la domanda esponga con precisione il motivo di ricorso, l’errore di diritto dedotto e una questione effettivamente rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Una questione sulla data rilevante per valutare un impedimento alla registrazione in un procedimento di nullità può soddisfare tale requisito quando incide in modo più ampio su molti procedimenti e sull’interpretazione uniforme del diritto dei marchi.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaammissione delle impugnazioninullità del marchioravvicinamento delle legislazioni sui marchibrexit e procedimenti pendenti

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