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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-491/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 19 April 2023. — Zitro International Sàrl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing a smiley wearing a top hat – Earlier EU figurative mark representing a fantasy figure – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-491/22

Giurisprudenza europea62022TJ0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione dell'EUIPO che aveva respinto l'opposizione contro la registrazione di un marchio figurativo rappresentante un "smiley" con cilindro. La Corte ha ritenuto che il segno richiesto e il marchio anteriore, pur avendo alcuni tratti comuni, producano un'impressione d'insieme nettamente diversa e non siano quindi simili in senso giuridico. Di conseguenza, anche a fronte di prodotti e servizi identici o simili, non sussiste rischio di confusione. Il ricorso di Zitro International Sàrl è stato pertanto integralmente respinto.

Marchio UE figurativo: esclusione del rischio di confusione tra due "fantasy figures" figurative in procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il Tribunale debba annullare la decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO che ha respinto l'opposizione contro la registrazione di un marchio figurativo dell'Unione, per asserita violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare quanto alla valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e alla conseguente esclusione del rischio di confusione nonostante l'identità o somiglianza di parte dei prodotti e servizi.

Principio di diritto

In materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione, il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 presuppone cumulativamente la somiglianza o identità dei segni e quella dei prodotti o servizi; se i segni, valutati globalmente, producono un'impressione diversa, la sola identità o somiglianza dei prodotti e servizi non può colmare tale mancanza. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i due segni figurativi, pur condividendo alcuni elementi generali e gli stessi colori, fossero nel complesso diversi sotto il profilo visivo, non comparabili foneticamente in modo utile e privi di un chiaro contenuto concettuale comune, sicché il rischio di confusione doveva essere escluso e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo: esclusione del rischio di confusione tra due "fantasy figures" figurative in procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo nel settore gaming e betting.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio riguardava un segno figurativo rappresentante uno smiley con cilindro, destinato a prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41. L'opposizione era stata presentata sulla base di sei marchi figurativi anteriori dell'Unione, tutti relativi a prodotti e servizi in classi affini, e fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l'opposizione. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo, in sostanza, che il segno richiesto e il marchio anteriore principale n. 9 614 868 fossero diversi nel loro insieme e che gli altri marchi anteriori presentassero elementi ulteriormente differenzianti.

Oggetto del ricorso e censura della ricorrente

La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione dell'EUIPO deducendo, in sostanza, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Sosteneva che la commissione di ricorso non avesse attribuito il corretto rilievo agli elementi comuni dei due segni, avesse svalutato i tratti condivisi rispetto ai dettagli differenzianti e non avesse correttamente applicato i principi dell'impressione d'insieme, della memoria imperfetta del consumatore e dell'interdipendenza.

Normativa e criteri applicati dal Tribunale

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, l'opposizione può essere accolta solo se ricorrono cumulativamente:

  • la somiglianza o identità tra i segni;
  • la somiglianza o identità tra i prodotti o servizi;
  • un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Richiama inoltre il criterio dell'impressione complessiva, il ruolo del consumatore medio ragionevolmente informato e attento, e il principio per cui la valutazione della confusione deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, inclusa l'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Valutazione del pubblico rilevante e del territorio

Poiché i marchi anteriori erano marchi dell'Unione, il territorio rilevante era l'Unione europea. Il pubblico di riferimento comprendeva sia il pubblico generale sia il pubblico professionale, con un livello di attenzione variabile da medio ad elevato a seconda della natura dei prodotti e servizi. Tali valutazioni non erano contestate e sono state confermate dal Tribunale.

Confronto visivo dei segni

Il Tribunale riconosce che i segni condividono alcuni elementi generali: una figura centrale con sorriso aperto, occhi grandi, cappello a cilindro, due braccia con guanti e due gambe con scarpe, oltre agli stessi colori di base. Tuttavia, sottolinea che tali elementi sono rappresentati in modo diverso:

  • nel segno richiesto la figura centrale è una sfera antropomorfa con due occhi ben aperti, sopracciglia, braccia dritte e gambe più corte;
  • nel marchio anteriore la figura è ovoidale, con un solo occhio visibile, senza sopracciglia, con un cappello diverso, un braccio piegato e l'altro appoggiato a un bastone.

Il Tribunale conclude che l'impressione complessiva è nettamente diversa e che il pubblico non stabilirà un collegamento tra i segni sulla base dei soli elementi comuni.

Confronto fonetico dei segni

Per il Tribunale, trattandosi di marchi puramente figurativi privi di elementi verbali, il confronto fonetico è in linea di principio irrilevante. Solo se il pubblico associasse immediatamente il contenuto figurativo a una parola concreta potrebbe aversi una componente di pronuncia utile al confronto.

Nel caso concreto ciò non avviene, perché le figure sono astratte e non evocano una denominazione univoca. Gli elementi eventualmente pronunciabili, cioè la lettera "b" nel segno richiesto e la lettera "s" o il simbolo del dollaro nel marchio anteriore, rendono al più i segni differenti sul piano fonetico per la parte di pubblico che li pronunciasse, mentre per il resto del pubblico il confronto resta neutro.

Confronto concettuale dei segni

Il Tribunale esclude anche una somiglianza concettuale. I segni rappresentano semplicemente due diverse figure di fantasia e non trasmettono un significato chiaro e specifico. La circostanza che possano essere descritti genericamente come "fantasy figures" non basta a fondare una somiglianza concettuale, in assenza di un contenuto semantico comune concretamente percepibile dal pubblico rilevante.

Assenza di rischio di confusione

Poiché la somiglianza tra i segni è una condizione cumulativa per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e tale somiglianza non è stata accertata, il Tribunale afferma che il rischio di confusione deve essere escluso. Di conseguenza, la somiglianza o identità dei prodotti e servizi non è sufficiente a ribaltare l'esito della valutazione globale.

Altri marchi anteriori e decisione finale

Quanto agli altri marchi anteriori invocati in opposizione, il Tribunale osserva che essi differiscono ulteriormente dal segno richiesto, anche per l'aggiunta di elementi verbali o figurativi diversi e per i colori. La ricorrente non aveva inoltre formulato censure specifiche idonee a contestare tale parte della decisione.

Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, non è stata disposta una condanna alle spese in favore dell'EUIPO, poiché quest'ultimo aveva chiesto le spese solo nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualesegni figurativi

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