Corte di giustizia, Ordinanza C-780/22
Order of the Court of 17 April 2023. — Zaun Ltd v Praesidiad Holding and European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-780/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha respinto la domanda di Zaun Ltd volta all’ammissione dell’impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di nullità di un disegno comunitario. La richiesta non spiegava in modo sufficiente perché i motivi dedotti sollevassero una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre escluso che censure di merito o allegazioni generiche sulla giurisprudenza DOCERAM e sull’articolo 47 della Carta potessero superare il filtro.
Ricorso avverso una decisione in materia di disegno comunitario respinto in limine perché la domanda di ammissione all’impugnazione non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativi all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 e alla presunta violazione dell’articolo 47 della Carta, fossero formulati in modo tale da dimostrare che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai fini dell’ammissione ex articolo 58a dello Statuto e articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Principio di diritto
L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di disegno comunitario non è ammessa a procedere se la domanda ex articolo 58a dello Statuto non indica in modo chiaro, preciso e completo quale questione di diritto sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera contestazione di valutazioni di fatto, la generica critica dell’applicazione della giurisprudenza DOCERAM o l’allegazione astratta di una violazione dell’articolo 47 della Carta non sono sufficienti. In mancanza di una dimostrazione specifica del contrasto giurisprudenziale o dell’errore di diritto e della sua rilevanza sistemica, l’impugnazione va dichiarata non ammessa a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Sentenza del 8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16
- Ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO v The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P
- Ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO v Nowhere, C-337/22 P
- Ordinanza del 24 ottobre 2019, Porsche v EUIPO, C-613/19 P
- Ordinanza del 7 dicembre 2022, Compass Tex v EUIPO, C-550/22 P
- Ordinanza del 7 giugno 2022, Magic Box Int. Toys v EUIPO, C-194/22 P
- Ordinanza del 15 luglio 2022, Meta Cluster v EUIPO, C-233/22 P
Impugnazione in materia di disegno comunitario non ammessa a procedere
Si tratta di un’ordinanza resa dalla Corte di giustizia nella formazione deputata a decidere se le impugnazioni possano procedere, nell’ambito di un ricorso proposto da Zaun Ltd contro una sentenza del Tribunale relativa alla validità di un disegno comunitario registrato. La Corte esamina esclusivamente se la domanda di ammissione dell’impugnazione soddisfi i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto e delle corrispondenti disposizioni del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento
Zaun Ltd chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022, Praesidiad v EUIPO – Zaun (Poteau), con cui il Tribunale aveva, da un lato, annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2021 e, dall’altro, respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno registrato n. 127204-0001 presentata da Zaun Ltd. L’impugnazione riguardava dunque un contenzioso di proprietà industriale in materia di disegni o modelli comunitari.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il meccanismo di filtro introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia:
- l’impugnazione contro talune decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO non procede automaticamente;
- l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Richiama inoltre gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda specifica e motivata, contenente tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere sull’ammissione.
Motivi invocati dalla ricorrente
Zaun Ltd articolava tre ordini di argomenti a sostegno della domanda di ammissione:
- una presunta errata applicazione della giurisprudenza DOCERAM da parte del Tribunale, con particolare riferimento al criterio delle caratteristiche esclusivamente tecniche del prodotto;
- una mancata considerazione dell’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, volto a evitare che la protezione dei disegni ostacoli l’innovazione tecnica;
- una violazione dell’articolo 47 della Carta, dedotta dal fatto che, a seguito della Brexit, la società aveva dovuto cambiare rappresentante, con conseguente difficoltà nella gestione del procedimento dinanzi al Tribunale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che i motivi di impugnazione sollevano una questione significativa ai fini del filtro. La domanda deve indicare con chiarezza e dettaglio:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- perché tale questione abbia rilevanza sistemica per il diritto dell’Unione;
- in caso di dedotta contraddizione giurisprudenziale, i passaggi specifici delle decisioni asseritamente incompatibili.
La Corte osserva poi che:
- le censure di Zaun Ltd che contestano la valutazione delle circostanze di fatto e delle prove da parte del Tribunale non possono, per loro natura, sollevare una questione significativa per il diritto dell’Unione;
- la mera affermazione che la sentenza DOCERAM sarebbe poco chiara, o che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con essa, non basta se non sono indicati con precisione il punto di contrasto e le ragioni della sua rilevanza sistemica;
- quanto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la domanda si limitava a formulare rilievi generali sull’obiettivo della norma, senza spiegare in che modo l’eventuale errore del Tribunale porrebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- la doglianza relativa all’articolo 47 della Carta era parimenti insufficiente, perché non individuava l’errore di diritto del Tribunale né il motivo per cui esso avrebbe implicazioni rilevanti per lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di Zaun Ltd non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a procedere. Quanto alle spese, la Corte dispone che Zaun Ltd sopporti le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti.
Principio affermato
Nel sistema di filtro dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve fornire una motivazione rigorosa, specifica e completa della rilevanza sistemica delle questioni sollevate. Non sono sufficienti contestazioni di fatto, argomenti generici sull’interpretazione di una sentenza precedente o deduzioni astratte di violazione della Carta prive dell’indicazione puntuale dell’errore di diritto e del suo rilievo per il diritto dell’Unione.
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