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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-699/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2023. — E. D. L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo. — Causa C-699/21

Giurisprudenza europea62021CJ0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito come bilanciare il principio del mutuo riconoscimento con la tutela del diritto fondamentale alla salute e il divieto di trattamenti inumani o degradanti. Ha stabilito che la malattia grave della persona ricercata non costituisce di per sé motivo autonomo di rifiuto, ma può giustificare una sospensione temporanea della consegna e un dialogo con lo Stato emittente. Se il rischio per la salute non può essere escluso in tempi ragionevoli, l’autorità di esecuzione deve rifiutare la consegna.

Mandato d’arresto europeo e grave malattia della persona ricercata: condizioni per la sospensione temporanea della consegna e per l’eventuale rifiuto di esecuzione quando la consegna esponga a un rischio reale per la salute.

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta, imponga all’autorità giudiziaria di esecuzione, quando la consegna di una persona affetta da gravi patologie croniche e potenzialmente irreversibili possa esporla a un grave pregiudizio per la salute, di chiedere informazioni all’autorità emittente e di rifiutare la consegna se entro un termine ragionevole non riceva assicurazioni idonee a escludere tale rischio.

Principio di diritto

L’autorità giudiziaria di esecuzione, in presenza di seri e comprovati motivi per ritenere che la consegna di una persona gravemente malata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo la esporrebbe a un rischio reale di riduzione significativa dell’aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile della salute, deve sospendere temporaneamente la consegna ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, chiedere all’autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di perseguimento o detenzione e sulle possibilità di adeguamento terapeutico; se il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, essa deve rifiutare l’esecuzione del mandato, mentre se il rischio può essere escluso deve concordare una nuova data di consegna.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 23, paragrafo 4, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE

Mandato d’arresto europeo e grave malattia della persona ricercata

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana sull’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso in Croazia nei confronti di E.D.L. La questione nasce dal possibile contrasto tra l’obbligo di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e il rischio che la consegna aggravi in modo serio e irreversibile le condizioni di salute della persona ricercata.

Fatti e procedimento principale

E.D.L. era ricercato per un reato in materia di stupefacenti. Dinanzi alla Corte d’appello di Milano ha prodotto documentazione medica dalla quale emergevano disturbi psichiatrici gravi; una perizia ha evidenziato, tra l’altro, un disturbo psicotico, la necessità di terapia continuativa e un forte rischio suicidario in caso di incarcerazione. Il giudice nazionale ha ritenuto che la consegna potesse interrompere il trattamento e aggravare gravemente lo stato di salute, ma ha osservato che la legge italiana di attuazione non prevede espressamente un motivo di rifiuto per ragioni di salute di questo tipo.

Questione pregiudiziale

La Corte costituzionale ha chiesto se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della Carta, imponga all’autorità di esecuzione di richiedere informazioni allo Stato emittente e di rifiutare la consegna se il rischio per la salute non venga escluso entro un termine ragionevole.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, il principio del riconoscimento reciproco e l’obbligo di eseguire i mandati d’arresto europei di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, nonché l’articolo 23, paragrafo 4, sulla sospensione temporanea della consegna per gravi motivi umanitari. Viene inoltre valorizzato l’articolo 4 della Carta, che tutela il divieto di trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il mandato d’arresto europeo si fonda su fiducia reciproca e mutuo riconoscimento, sicché il rifiuto di esecuzione resta eccezionale e va interpretato restrittivamente. La decisione quadro non prevede, di per sé, un motivo generale di rifiuto per il solo fatto che la persona ricercata sia affetta da gravi patologie croniche o potenzialmente irreversibili.

Tuttavia, l’articolo 23, paragrafo 4, consente un differimento temporaneo della consegna per gravi motivi umanitari, quando esistano valide ragioni per ritenere che la consegna metta manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. La Corte precisa che tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto dell’articolo 4 della Carta: se la consegna esporrebbe la persona a un rischio reale di riduzione significativa dell’aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile della salute, l’autorità di esecuzione deve sospendere la consegna.

In questa fase l’autorità di esecuzione deve instaurare un dialogo con l’autorità emittente e chiedere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di perseguimento o detenzione e sulle possibili misure di adattamento al quadro clinico della persona ricercata. Se le garanzie o le informazioni fornite consentono di escludere il rischio entro un termine ragionevole, la consegna deve essere eseguita, concordando una nuova data.

Se invece il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, la Corte afferma che l’autorità di esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo. La soluzione non si fonda sugli articoli 3 e 35 della Carta, che non vengono ritenuti necessari ai fini della decisione.

Decisione / dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che:

  • se sussistono valide ragioni per ritenere che la consegna metta manifestamente in pericolo la salute della persona ricercata, l’autorità di esecuzione può sospendere temporaneamente la consegna;
  • se esistono motivi seri e comprovati per ritenere che la consegna esponga la persona a un rischio reale di riduzione significativa dell’aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile della salute, l’autorità di esecuzione deve sospendere la consegna e chiedere informazioni allo Stato emittente;
  • se il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, l’autorità di esecuzione deve rifiutare il mandato; se invece il rischio può essere escluso, va fissata una nuova data di consegna.

Principio affermato

La grave patologia cronica del ricercato non costituisce automaticamente un motivo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo, ma impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione un controllo concreto sul rischio per la salute, con sospensione temporanea e dialogo con lo Stato emittente; il rifiuto definitivo è ammesso solo se il rischio non può essere neutralizzato entro un termine ragionevole.

Come è indicizzato

Materiemandato d’arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentalitutela della saluteestradizione e consegna tra stati membri

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