Corte di giustizia, Ordinanza C-560/22
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 aprile 2023. — Ferriere Nord SpA e a. contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e Agenzia delle entrate - Riscossione. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Autorità garanti della concorrenza nazionali – Imposizione di un contributo destinato al loro finanziamento – Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-560/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiuso il procedimento con ordinanza motivata, senza esaminare nel merito la compatibilità del contributo italiano destinato al finanziamento dell’AGCM. Ha ritenuto che le norme UE invocate non fossero pertinenti o non fossero state sufficientemente collegate alla disciplina nazionale, e che quindi il rinvio fosse manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La decisione ribadisce che la Carta e le libertà fondamentali non si applicano automaticamente a misure fiscali nazionali non attuative del diritto dell’Unione.
Rinvio pregiudiziale inammissibile sulla compatibilità con il diritto UE del contributo imposto alle imprese per finanziare l’AGCM
La questione giuridica
Se la normativa italiana che finanzia l’AGCM mediante un contributo a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, con gli articoli 49, 63 e 101-103 TFUE, con il regolamento n. 1/2003, con la direttiva (UE) 2019/1 e, alla luce della Carta, con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, diritto di proprietà e proporzionalità; in particolare, se tale disciplina discrimini o ostacoli indebitamente le imprese assoggettate al contributo.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio: la direttiva 2019/1 non era applicabile ratione temporis, mentre il regolamento n. 1/2003 e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE non impongono agli Stati membri una specifica modalità di finanziamento delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Poiché il contributo controverso rientra nell’esercizio della competenza fiscale dello Stato e il giudice del rinvio non ha spiegato il nesso tra le norme UE invocate e la disciplina nazionale, mancavano i presupposti di applicabilità del diritto dell’Unione e la domanda era irricevibile anche per quanto riguarda gli articoli 49 e 63 TFUE e la Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articoli 49, 63, 101, 102 e 103 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articoli 17, paragrafo 1, 20, 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 10 della legge italiana 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Rinvio pregiudiziale sul finanziamento dell’AGCM mediante contributo alle imprese
La pronuncia è un’ordinanza della Decima Sezione della Corte di giustizia resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia. La controversia riguardava la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, del contributo posto a carico di talune società di capitali per finanziare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Fatti e procedimento principale
Le società Ferriere Nord SpA, SIAT – Società Italiana Acciai Trafilati SpA e Acciaierie di Verona SpA avevano impugnato cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il contributo dovuto all’AGCM per gli anni dal 2013 al 2018. I ricorsi erano stati respinti in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Udine e le società avevano proposto appello.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice nazionale ha richiamato l’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, come modificata nel 2012. La norma prevede che l’AGCM sia finanziata tramite un contributo a carico delle società di capitali, italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, soggette a iscrizione al registro delle imprese e con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. L’aliquota era inizialmente pari allo 0,08 per mille del fatturato e poi ridotta allo 0,055 per mille.
Questioni sollevate dal giudice del rinvio
La Commissione tributaria regionale ha chiesto se tale disciplina fosse compatibile con:
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- gli articoli 49, 63 e da 101 a 103 TFUE;
- il regolamento n. 1/2003;
- la direttiva (UE) 2019/1;
- gli articoli 17, 20, 21 e 52 della Carta.
Il giudice del rinvio riteneva che il contributo potesse porsi in contrasto con i principi di uguaglianza e proporzionalità, perché gravava solo su una parte delle imprese operanti sul mercato, mentre una quota rilevante dell’attività dell’AGCM sarebbe rivolta anche a imprese sotto soglia.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ha applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile un rinvio quando manchino i presupposti essenziali.
Per quanto riguarda la direttiva 2019/1, la Corte ha osservato che i fatti controversi erano anteriori alla sua entrata in vigore e che essa non era quindi applicabile alla controversia principale. La relativa parte del rinvio è stata perciò dichiarata manifestamente irricevibile.
Quanto al regolamento n. 1/2003 e all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Corte ha rilevato che tali fonti disciplinano la cooperazione tra Commissione e autorità nazionali e la competenza di queste ultime ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE, ma non impongono alcuna specifica modalità di finanziamento delle autorità garanti della concorrenza. Di conseguenza, l’imposizione del contributo rientra nella competenza fiscale dello Stato membro e non costituisce, di per sé, attuazione del diritto dell’Unione.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’ordinanza di rinvio non esponeva in modo sufficiente il collegamento tra le disposizioni dell’Unione invocate e la normativa nazionale, in violazione dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
Infine, con riguardo agli articoli 49 e 63 TFUE, la Corte ha ricordato che le libertà fondamentali non si applicano a una fattispecie interamente interna se il giudice del rinvio non spiega perché la misura nazionale possa ostacolare tali libertà. Nel caso concreto, mancavano precisazioni sufficienti sul nesso tra il contributo e la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali.
Carta dei diritti fondamentali
La Corte ha escluso che il richiamo alla Carta potesse cambiare l’esito della verifica, poiché l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ne limita l’applicazione ai soli casi di attuazione del diritto dell’Unione. Poiché il contributo controverso era espressione della competenza fiscale nazionale e non di un atto di attuazione del diritto UE, la Carta non era applicabile in questo contesto.
Decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso. Ha quindi evitato di pronunciarsi nel merito sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il diritto dell’Unione non prescrive agli Stati membri una determinata forma di finanziamento delle autorità nazionali garanti della concorrenza;
- la Carta si applica solo quando uno Stato membro attua il diritto dell’Unione;
- il giudice nazionale deve indicare con precisione il nesso tra norme UE invocate e disciplina interna, altrimenti il rinvio è irricevibile;
- le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non possono essere invocate in astratto in una controversia interna priva di adeguata motivazione sul collegamento transfrontaliero.
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