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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03685/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per furto aggravato già pronunciata nei gradi di merito, con la sola rideterminazione della pena già operata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna per furto aggravato rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. L'unico motivo di ricorso riguardava la recidiva: il ricorrente ne contestava la sussistenza, deducendo un vizio di motivazione sulla valutazione discrezionale relativa alla sua applicazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva già dichiarato inammissibile per genericità l'analoga censura proposta in appello, sottolineando che l'appello non si era confrontato con la motivazione di primo grado sul punto. Il ricorso, quindi, non colpiva la reale ratio della decisione impugnata, ma si attestava su una doglianza eccentrica rispetto al decisum.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La sentenza non cita espressamente una norma, ma il tema trattato riguarda la recidiva quale circostanza aggravante o criterio di aggravamento della pena; tuttavia il testo non consente di individuare con certezza un preciso riferimento normativo oltre alla nozione di recidiva.

  • art. 99 c.p.

    La decisione affronta la contestazione della recidiva, ritenendo inammissibile il motivo di ricorso perché non si confronta con la precedente declaratoria di genericità resa in appello e con la motivazione di primo grado.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo astratto una censura già dichiarata generica in appello: occorre confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
  • La doglianza deve investire la reale motivazione posta a fondamento della statuizione di merito; una critica che si collochi su un profilo diverso o eccentrico rispetto a tale motivazione è inammissibile.
  • Quando la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per genericità una censura perché non correlata alla motivazione di primo grado, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio tale statuizione di inammissibilità e non limitarsi a contestare nel merito il punto oggetto della censura originaria.
  • Il controllo di legittimità non consente di trasformare il ricorso in una mera reiterazione di questioni di merito già vagliate o dichiarate inammissibili nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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