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Sentenza

Sentenza n. 2194/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1328/2024 pubbl. il 11/07/2024 RG n. 928/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1328/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato l'Amministrazione all'accredito di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Il ricorso di ottemperanza è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha contestato che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: valida notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché era pacifico che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme dovute e compiendo gli adempimenti necessari entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma fonda il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o di una sentenza esecutiva di altro giudice rientrante nella giurisdizione di ottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di compiere gli atti necessari e di corrispondere le somme dovute entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e assegnandogli un ulteriore termine per l'esecuzione, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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