Cassazione Penale, Sentenza n. 32345/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado e della successiva sentenza d'appello per vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio: il decreto sarebbe stato notificato mediante raccomandata informativa dell'avvenuto deposito che non risulta effettivamente ricevuta dall'imputato (mancanza dell'avviso di ricevimento/C.A.D.), e dunque la notifica non si sarebbe perfezionata ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982. Inoltre veniva denunciata la nullità del decreto per omissione dell'avvertimento di cui all'art. 420-bis c.p.p. e la nullità del procedimento di primo grado per avere il giudice revocato l'ammissione di un teste e invitato le parti a concludere senza disporre l'esame dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti risulta che la raccomandata di informazione dell'avvenuto deposito non era stata effettivamente ricevuta dall'imputato e mancava la prova certa (avviso di ricevimento/C.A.D.). Sulla base della recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e altre pronunce) la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a perfezionare la notifica se l'atto non è stato consegnato al destinatario; è necessaria la prova dell'effettiva ricezione. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il loro ulteriore corso, ritenendo assorbite le ulteriori censure.
Norme richiamate
legge 24 ottobre 1982, n. 890 (art. 8)
La Corte interpreta l'art. 8 nel senso che, quando la notifica postale non viene consegnata al destinatario (per temporanea assenza, rifiuto o consegna a terzi non abilitati), la prova del perfezionamento della procedura notificatoria si ottiene soltanto con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.); la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
art. 420-bis c.p.p.
Il ricorrente aveva contestato la nullità del decreto per mancata previsione dell'avvertimento all'imputato previsto dall'art. 420-bis; la Corte non ha dovuto approfondire questa censura perché ha accolto il vizio di notifica, che ha reso assorbite le altre censure.
Costituzione, artt. 24 e 111, comma 2
Riferimento a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. 890/1982: la tutela del diritto di difesa (art. 24) e il diritto al giusto processo (art. 111, comma 2) richiedono che la procedura di notifica sia effettivamente perfezionata e dimostrabile, a garanzia dell'effettività del contraddittorio.
Massime di principio
- La notifica per mezzo di raccomandata informativa dell'avvenuto deposito non è perfezionata se manca la prova dell'effettiva ricezione (avviso di ricevimento/C.A.D.): la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- Quando la notifica di un atto essenziale (es. decreto di citazione a giudizio) non rispetta le forme previste, la nullità è di natura processuale e può determinare l'annullamento delle decisioni successive; le ulteriori censure possono ritenersi assorbite.
- In casi analoghi il difensore o l'imputato devono esigere la produzione dell'avviso di ricevimento o altra prova certa della ricezione; in assenza di tale prova la difesa può ottenere l'annullamento e la rinnovazione del procedimento.
- Le esigenze costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo impongono un'interpretazione rigorosa delle formalità di notifica per garantire che l'imputato sia effettivamente informato e possa partecipare al processo.
- Se il vizio è esclusivamente di notifica e non di merito, il giudice di legittimità può annullare le sentenze e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo, senza entrare nel merito delle altre censure se divenute irrilevanti.
Testo integrale
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