Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8028/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rizzi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pavia per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 r.d. n. 267/42) contestata in qualità di consulente contabile e fiscale della fallita EURO TRANSPORTS S.R.L., in concorso con gli amministratori Sperandeo e Pollichenni. I quattro motivi di ricorso contestavano: (1) la presunta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alle testimonianze del curatore e di altri testi, sostenendo che Rizzi si sarebbe limitato a presentare il prestanome Ndiaye senza rilevanza causale; (2) l'erronea qualificazione del concorso di persone nel reato (Rizzi avrebbe avuto un ruolo meramente formale/di presentazione); (3) l'utilizzabilità come prova delle dichiarazioni rese dai coimputati al curatore fallimentare, dato che il PM aveva rinunciato alla loro escussione in dibattimento; (4) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante per la riparazione del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.), avendo Rizzi versato alla curatela 2.000 euro a titolo di ristoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: i primi due motivi sono generici e sostanzialmente mirano a un riesame del merito (non consentito in sede di legittimità); la motivazione della corte territoriale è ritenuta congrua e coerente nel ricostruire l'apporto concorsuale di Rizzi, valorizzando il "doppio incarico" professionale, le registrazioni contabili artefatte, il trasferimento dell'azienda senza adeguata controprestazione e l'uso ripetuto di Ndiaye quale prestanome. Il terzo motivo è manifestamente infondato: le dichiarazioni rese al curatore sono utilizzabili e la sanzione di inutilizzabilità opera solo quando la difesa abbia richiesto l'esame del coimputato e questi si sia volontariamente sottratto. Il quarto motivo è generico e infondato: il versamento di 2.000 euro è insufficiente a integrare la riparazione integrale richiesta per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6; il giudice di merito può disattendere eventuali dichiarazioni di soddisfazione della parte lesa. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione per la partecipazione al reato come concorrente; la Corte non ha messo in dubbio l'applicabilità per la fattispecie di concorso.

  • art. 223 r.d. n. 267/1942 (bancarotta fraudolenta)

    Norma penale sostanziale contestata: la corte ha confermato che l'operazione di trasferimento dell'azienda senza adeguata controprestazione integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e che vi è concorso anche dell'extraneus che agevoli l'operazione.

  • art. 216 co. 1 n. 1) r.d. n. 267/1942

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione agli illeciti societari/fallimentari oggetto del processo; la Corte ha considerato questi riferimenti pertinenti alla qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 219 co. 2 n. 1) r.d. n. 267/1942

    Ulteriore richiamo normativo collegato alla fattispecie fallimentare; la Corte ha valutato gli atti di trasferimento e le scritture contabili alla luce delle norme fallimentari citate.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti della rappresentazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non pienamente confrontati con la motivazione impugnata.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i vizi di motivazione e di applicazione della legge penale in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti o finalizzate a un riesame del merito.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circoscrive l'attenuante per la riparazione del danno: la Corte ha richiamato che la riparazione deve essere integrale ed effettiva per dar luogo all'attenuante e che il versamento di 2.000 euro è insufficiente.

  • art. 63 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha spiegato che il curatore non rientra in tali categorie e dunque le dichiarazioni al curatore sono utilizzabili.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere le attività ispettive e di vigilanza dalle funzioni del curatore: la Corte ha osservato che l'attività del curatore non rientra nelle categorie previste dall'art. 220.

  • art. 33 legge fallimentare

    Norma che disciplina la relazione del curatore: le dichiarazioni raccolte nella procedura fallimentare possono essere trasfuse nella relazione e utilizzate nel processo penale come elementi documentali.

  • art. 192 comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui dichiarazioni rese al curatore e trasfuse nella relazione vanno valutate unitamente ad altri elementi che ne confermano l'attendibilità.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inserimento di documenti nel fascicolo del dibattimento: i verbali del curatore possono essere inseriti come documenti e valutati in giudizio.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di chiedere l'esame di persona indicata: la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del curatore è limitata ai casi in cui la difesa abbia richiesto l'esame del coimputato e quest'ultimo si sia sottratto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha applicato la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito o per la riconsiderazione complessiva delle prove: i motivi generici volti a riproporre una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • Il consulente (legale o contabile) può concorrere nella bancarotta fraudolenta se, consapevole dell'intento distrattivo, fornisce consigli, supporto o strumenti giuridico-contabili volti a sottrarre beni ai creditori o a garantire l'impunità del progetto criminoso; il "doppio incarico" e le scritture contabili artefatte costituiscono elementi che possono corroborare tale responsabilità.
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e trasfuse nella sua relazione sono, in linea di principio, utilizzabili nel processo penale; la loro inutilizzabilità a carico dell'imputato si verifica solo se la difesa ha chiesto l'esame del dichiarante (coimputato) e questi si è volontariamente sottratto.
  • Per ottenere l'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n.6) è necessario che la riparazione sia integrale ed effettiva: pagamenti parziali o simbolici difficilmente producono l'effetto attenuante.
  • In fase di ricorso per cassazione è essenziale che i motivi si confrontino direttamente e punto per punto con la motivazione impugnata; va evitata la generica rivendicazione di contraddittorietà o insufficienza motivazionale senza indicazione precisa dei punti problematici.
  • Se si contesta l'utilizzo di dichiarazioni extracongiudiziali raccolte nella procedura fallimentare, il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere l'esame dei testi rilevanti in dibattimento per evitare che la Corte ritenga invece utilizzabili quelle dichiarazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.