Sentenza n. 93/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’accertamento, dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale ex art. 8, comma 4, lett. b) del Regolamento Attuativo della L.R. 24/2008 ai fini dell’attivazione del procedimento volto a conseguire il provvedimento di accreditamento per n. 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 8-18 anni e per n. 52 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 3-7 anni, presentata dalla ricorrente in data 06.11.2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a., con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla suindicata istanza, mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero, in alternativa, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non possibile la condanna al provvedimento richiesto, mediante l’adozione di provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull’istanza del 6 novembre 2024 volta all’emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, ai fini dell’accreditamento per prestazioni ambulatoriali DSA
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull’istanza presentata il 6 novembre 2024, diretta a ottenere il provvedimento necessario all’attivazione del procedimento di accreditamento per 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA rivolte alla fascia 8-18 anni e per 52 prestazioni ambulatoriali settimanali rivolte alla fascia 3-7 anni. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna all’adozione del provvedimento richiesto o, in subordine, di un provvedimento espresso. L’amministrazione si è costituita dichiarando di avere adottato, nelle more del giudizio, il provvedimento di propria competenza. La ricorrente ha confermato il superamento del silenzio, dichiarando di non avere più interesse al ricorso, ma ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale è stato superato dall’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento discrezionale richiesto. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dell’azione avverso il silenzio né è stata imposta una condanna a provvedere. Le spese sono state compensate: il termine invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto perentorio nel senso preteso e il tempo impiegato dall’amministrazione non è apparso abnorme, considerata anche l’ingente mole di procedimenti pendenti presso l’ASP.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il sopravvenuto provvedimento amministrativo ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel giudizio definito in camera di consiglio.
art. 8, comma 4, lett. b), del Regolamento attuativo della L.R. 24/2008
Individuato nell’istanza quale base normativa del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, necessario ai fini dell’attivazione del procedimento di accreditamento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione nelle more del giudizio del provvedimento discrezionale richiesto dall’amministrazione fa venir meno l’interesse alla decisione e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il termine invocato dal ricorrente non abbia natura perentoria nel senso preteso e il tempo impiegato dall’amministrazione per provvedere non risulti abnorme, anche in considerazione dell’ingente carico di procedimenti pendenti presso l’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →