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Sentenza

Sentenza n. 93/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento, dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale ex art. 8, comma 4, lett. b) del Regolamento Attuativo della L.R. 24/2008 ai fini dell’attivazione del procedimento volto a conseguire il provvedimento di accreditamento per n. 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 8-18 anni e per n. 52 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA 3-7 anni, presentata dalla ricorrente in data 06.11.2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a., con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla suindicata istanza, mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero, in alternativa, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non possibile la condanna al provvedimento richiesto, mediante l’adozione di provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull’istanza del 6 novembre 2024 volta all’emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, ai fini dell’accreditamento per prestazioni ambulatoriali DSA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sull’istanza presentata il 6 novembre 2024, diretta a ottenere il provvedimento necessario all’attivazione del procedimento di accreditamento per 648 prestazioni ambulatoriali settimanali DSA rivolte alla fascia 8-18 anni e per 52 prestazioni ambulatoriali settimanali rivolte alla fascia 3-7 anni. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la condanna all’adozione del provvedimento richiesto o, in subordine, di un provvedimento espresso. L’amministrazione si è costituita dichiarando di avere adottato, nelle more del giudizio, il provvedimento di propria competenza. La ricorrente ha confermato il superamento del silenzio, dichiarando di non avere più interesse al ricorso, ma ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale è stato superato dall’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento discrezionale richiesto. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dell’azione avverso il silenzio né è stata imposta una condanna a provvedere. Le spese sono state compensate: il termine invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto perentorio nel senso preteso e il tempo impiegato dall’amministrazione non è apparso abnorme, considerata anche l’ingente mole di procedimenti pendenti presso l’ASP.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il sopravvenuto provvedimento amministrativo ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel giudizio definito in camera di consiglio.

  • art. 8, comma 4, lett. b), del Regolamento attuativo della L.R. 24/2008

    Individuato nell’istanza quale base normativa del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, necessario ai fini dell’attivazione del procedimento di accreditamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione nelle more del giudizio del provvedimento discrezionale richiesto dall’amministrazione fa venir meno l’interesse alla decisione e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il termine invocato dal ricorrente non abbia natura perentoria nel senso preteso e il tempo impiegato dall’amministrazione per provvedere non risulti abnorme, anche in considerazione dell’ingente carico di procedimenti pendenti presso l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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