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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10145/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in una precedente sentenza di condanna per ricettazione. Il Tribunale ha ritenuto che la revoca operasse di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché l'interessato aveva riportato un'ulteriore condanna per tentata estorsione, relativa a un fatto commesso anteriormente, e la pena complessivamente considerata superava i limiti di cui all'art. 163 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per omessa verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della circostanza che il giudice che aveva concesso il secondo beneficio conoscesse o meno il precedente fattore ostativo; la difesa richiamava i principi di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla revoca della sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., sostenendo che doveva accertarsi la conoscenza documentale della causa ostativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo difensivo alla giurisprudenza evocata, perché riferita alla diversa ipotesi della revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., mentre nel caso esaminato si trattava di revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in diritto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    Prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il condannato riporti una successiva condanna per un delitto anteriormente commesso e il cumulo delle pene superi i limiti di legge.

  • art. 163 c.p.

    Indica i limiti di pena entro i quali può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale, rilevanti per verificare se il cumulo successivo li superi.

  • art. 164, comma 4, c.p.

    È richiamato solo per escludere l'applicabilità dei principi sulla revoca della sospensione concessa in violazione di cause ostative note o conoscibili al giudice della cognizione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p. opera come revoca di diritto quando intervenga una successiva condanna per un delitto anteriormente commesso e il cumulo delle pene superi i limiti previsti dall'art. 163 c.p.
  • In presenza di revoca di diritto della sospensione condizionale, non è pertinente verificare se il giudice che abbia concesso il successivo beneficio fosse a conoscenza della precedente causa ostativa, trattandosi di profilo estraneo alla fattispecie legale applicata.
  • Il richiamo alla giurisprudenza sulla revoca della sospensione condizionale concessa in violazione di diverse cause ostative non può essere esteso automaticamente alle ipotesi di revoca automatica previste dalla legge, essendo decisiva la corrispondenza tra la massima invocata e il meccanismo normativo concretamente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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