Cassazione Civile, Ordinanza n. 04008/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria in cui il de cuius aveva attribuito con testamento olografo l'unico bene ereditario, una villa con arredi, ai figli nati dal secondo matrimonio e alla seconda moglie, escludendo le figlie nate dal primo matrimonio. Queste ultime hanno agito per la riduzione delle disposizioni testamentarie, deducendo la lesione della propria quota di riserva, e per la divisione della comunione ereditaria. Il tribunale ha accolto riduzione e divisione, ritenendo la villa integralmente del de cuius, riducendo proporzionalmente le quote testamentarie e assegnando l'immobile alla seconda moglie con conguaglio. In appello la seconda moglie ha contestato, tra l'altro, il calcolo delle quote, sostenendo che non fosse stato considerato il valore del suo diritto di abitazione e d'uso sulla casa familiare ex art. 540 c.c. La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante tale profilo, osservando che il valore di quei diritti rientrava nella disponibile e nella quota di riserva spettantele. In cassazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 540 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che l'omesso computo dei diritti di abitazione e uso le avesse lasciato solo la quota di 1/4 del relictum, senza considerare che tali diritti avrebbero dovuto incrementare la sua posizione successoria complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Ha affermato che i diritti di abitazione e uso del coniuge superstite sulla casa familiare, riconosciuti dall'art. 540, comma 2, c.c., devono essere considerati nel calcolo della disponibile e delle quote di riserva, perché si sommano alla quota in proprietà del coniuge e gravano in primo luogo sulla disponibile, poi sulla legittima del coniuge e solo in ulteriore eccedenza su quella dei figli. Il secondo motivo, attinente al vizio di motivazione, è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare le quote ereditarie applicando i principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 540 c.c.
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano spettano automaticamente al coniuge superstite e gravano anzitutto sulla porzione disponibile; se questa non basta, sulla quota di riserva del coniuge e solo eventualmente sulla quota riservata ai figli. Tali diritti incrementano quantitativamente la posizione successoria del coniuge e vanno considerati nel calcolo delle quote di riserva.
art. 556 c.c.
la disponibile va calcolata sul patrimonio relitto, comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà, prima di determinare le quote di riserva.
art. 558 c.c.
la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, quando i convenuti sono legittimari, non può essere applicata in modo meramente aritmetico ma deve tener conto di ciò che ciascun convenuto riceve oltre la propria legittima.
art. 542 c.c.
nel concorso del coniuge con più figli, la quota di riserva del coniuge e quella dei figli devono essere determinate secondo il riparto legale, tenendo conto dei diritti ex art. 540 c.c.
art. 549 c.c.
l'art. 540, comma 2, c.c. costituisce eccezione al principio di intangibilità della legittima, imponendo che i diritti sulla casa familiare incidano in senso qualitativo sulla quota di tutti i coeredi.
art. 564 c.c.
i diritti del coniuge sulla casa familiare sono assimilati a un legato con dispensa dall'imputazione, in quanto posti dalla legge a carico della disponibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo di vizio motivazionale resta assorbito quando viene accolto il motivo di diritto che impone la cassazione con rinvio.
Massime di principio
- In materia di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili ex art. 540, comma 2, c.c. sono legati ex lege che si acquistano automaticamente all'apertura della successione e si sommano alla quota di legittima in proprietà del coniuge superstite.
- Ai fini del calcolo delle quote dei legittimari, il valore di tali diritti non va sottratto dal patrimonio di base su cui si determinano le riserve, ma deve essere considerato come peso che grava prima sulla disponibile, poi sulla quota di riserva del coniuge e solo in ulteriore eccedenza su quella dei figli o degli altri legittimari.
- La riduzione delle disposizioni testamentarie tra legittimari non può essere effettuata con un criterio puramente aritmetico, ma deve essere rapportata all'effettivo eccedente rispetto alla quota di riserva di ciascun convenuto.
- Quando il coniuge superstite concorre con più figli, la sua posizione successoria va determinata considerando che la legittima complessiva può arrivare, in concreto, alla metà dell'asse comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali, se il valore dei diritti assorbe la disponibile e incide sulla legittima del coniuge.
- L'omessa considerazione dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c. nel calcolo delle quote ereditarie integra un errore di diritto idoneo a travolgere la decisione sulla riduzione e sulla divisione, imponendo la cassazione con rinvio.
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