Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. L'imputato, tramite difensore e procuratore speciale, aveva richiesto l'applicazione della pena concordata subordinandola espressamente al beneficio della sospensione condizionale ex art. 444 cod.proc.pen.; il giudice però ha omesso di concedere o motivare il diniego del beneficio, discostandosi dall'accordo così come prospettato dalle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Fermo. Ha motivato che la sentenza di applicazione della pena che omette di concedere la sospensione condizionale, pur se espressamente richiesta, deve essere annullata senza rinvio per permettere alle parti di rinegoziare l'accordo; ha inoltre escluso ogni automatismo nell'estensione del beneficio a reati collegati per continuazione, richiedendo una espressa declaratoria e la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 164 cod.pen. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aumento di pena per la continuazione tra reati; utilizzato per spiegare la quantificazione della pena nella sentenza impugnata.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato/accordo tra parti per l'applicazione della pena; la richiesta difensiva di applicazione della pena era formulata ai sensi di questa disposizione ed era espressamente subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale, condizione che il giudice doveva accettare o rifiutare con motivazione.
art. 164 cod. pen.
Disciplina i limiti e i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha affermato che non è ammesso un automatismo estensivo della sospensione da reato base a reati ritenuti in continuazione, dovendo il giudice verificare e dichiarare espressamente la concedibilità secondo i limiti di questa norma.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 15720/2020 e n. 22661/2017)
Precedenti che sanciscono il principio per cui la sentenza di applicazione della pena che non conceda la sospensione condizionale espressamente richiesta deve essere annullata senza rinvio; la Corte si è richiamata a tali orientamenti per motivare l'annullamento.
Massime di principio
- Se, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), il beneficio della sospensione condizionale viene espressamente posto come condizione dall'imputato/difensore, il giudice deve accettare la condizione o rifiutarla con motivazione; l'omissione è causa di annullamento senza rinvio.
- Non è ammesso un automatismo per il riconoscimento della sospensione condizionale a reati aggiunti o ritenuti in continuazione rispetto a un reato base: il giudice deve verificare singolarmente la concedibilità alla luce dei limiti dell'art. 164 c.p.
- L'annullamento senza rinvio reintegra le parti nella possibilità di rinegoziare l'accordo su nuove basi; in mancanza di un nuovo accordo il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
- Il ruolo del giudice nella ratifica dell'accordo è binario: o ratifica integralmente (con eventuale concessione dei benefici richiesti) o rigetta motivatamente; modifiche non contemplate dall'accordo senza motivazione formano motivo di nullità.
Testo integrale
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