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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01186/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato per la fornitura di questionari e fogli di risposta destinati a un concorso interno bandito dall’ente previdenziale. L’ente deduceva che la fornitrice aveva consegnato il materiale in ritardo e, soprattutto, in modo non conforme alle prescrizioni del capitolato e alle regole della procedura concorsuale, perché questionari e fogli di risposta erano stati inseriti in un unico involucro anziché in plichi separati. Secondo l’ente ciò aveva costretto la commissione a consegnare i plichi così come ricevuti, impedendo la preventiva timbratura e vidimazione dei fogli di risposta prima dell’inizio della prova, con conseguente violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994 e annullamento della selezione. L’ente chiedeva quindi la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. La società appaltatrice resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo; la compagnia assicuratrice era chiamata in garanzia. In cassazione l’ente censurava la sentenza di rinvio per avere escluso una voce di danno relativa all’indennità di missione corrisposta ai dipendenti partecipanti al concorso, deducendo che la questione sarebbe stata introdotta tardivamente dalle controparti e che comunque le prove sul punto non erano state valutate. La società appaltatrice, con ricorso incidentale, contestava la gravità dell’inadempimento e lamentava che non fosse stata considerata la condotta dell’ente, mentre la compagnia assicuratrice censurava la decisione che aveva ritenuto definitivamente acquisito l’obbligo di manleva, sostenendo che tale questione fosse ancora riproponibile in rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’ente solo in parte sul tema del danno, ritenendo erronea l’esclusione della voce relativa all’indennità di missione: la relativa deduzione delle controparti era una mera difesa, non una nuova eccezione vietata in rinvio, e la circolare richiamata dall’ente riproduceva una disciplina di fonte normativa/collettiva che il giudice doveva conoscere d’ufficio; restava però necessario verificare in fatto l’effettiva erogazione e l’importo. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo dell’ente. È stato rigettato il ricorso incidentale della società appaltatrice, perché il giudizio di rinvio era correttamente limitato alla valutazione della gravità dell’inadempimento, mentre l’inesattezza dell’adempimento e l’interpretazione contrattuale erano coperte da giudicato interno. È stato invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice: la Corte ha affermato che, una volta cassata la sentenza d’appello, non rivive la sentenza di primo grado e la questione di manleva, già assorbita in appello, poteva e doveva essere riproposta in rinvio; pertanto era errato considerarla definitivamente definita per effetto della mancata contestazione del contratto di assicurazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La disposizione è letta come norma di stretta interpretazione, posta a tutela dell’originalità e genuinità della prova concorsuale; impone che la timbratura e la firma dei fogli di risposta avvengano prima dello svolgimento della prova, così da evitare alterazioni della par condicio e prolungamenti anomali delle operazioni.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento va valutata alla luce dell’intera fattispecie negoziale e della funzione dell’obbligazione rimasta ineseguita, ma nel caso concreto l’inesattezza dell’adempimento era già definitivamente accertata e restava solo da apprezzarne la gravità.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello/rinvio riguarda le eccezioni in senso stretto e non si estende alle mere difese, comprese quelle che contestano il danno, il nesso causale o altri elementi della pretesa risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare un presunto extra/ultra petita in relazione alla detrazione di una voce di danno, ma la Corte esclude la violazione perché la questione era deducibile come mera difesa e rilevabile dal giudice sul materiale probatorio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tardività delle difese avversarie; la Corte chiarisce che la contestazione della voce di danno non integra eccezione in senso stretto.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 167 c.p.c. per sostenere preclusioni difensive, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato per omessa valutazione delle prove; la Corte assorbe la doglianza dopo aver riconosciuto che la questione richiede nuovo accertamento in fatto nel giudizio di rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    Censurato sotto il profilo della valutazione delle prove; la doglianza viene assorbita.

  • art. 1225 c.c.

    La prevedibilità del danno al momento della nascita dell’obbligazione è rilevante ai fini del risarcimento, ma nel caso concreto il punto non esauriva la verifica perché esisteva una fonte normativa/collettiva da conoscere d’ufficio.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato dall’assicuratrice per sostenere la riproponibilità in rinvio della questione di manleva.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto e consente la riproposizione delle questioni assorbite.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che nel giudizio di rinvio possono essere riproposte le questioni già assorbite in appello.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La riforma/cassazione della decisione di appello comporta la caducazione della statuizione di primo grado che ne era dipendente; non opera una reviviscenza automatica della sentenza di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che spetta alla parte che invoca il danno provarne esistenza e ammontare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio sono proponibili le mere difese che contestano la sussistenza o la quantificazione del danno, ma non le nuove eccezioni in senso stretto; la distinzione dipende dalla natura del fatto allegato e dal suo ruolo estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
  • Quando la Corte di cassazione ha già definitivamente accertato l’inesattezza dell’adempimento o l’interpretazione di una clausola contrattuale, in rinvio resta solo da valutare la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione, senza poter riaprire il tema del contenuto dell’obbligazione.
  • La gravità dell’inadempimento va apprezzata considerando la funzione economico-sociale della prestazione e l’incidenza concreta della violazione sull’interesse del creditore; nel contratto di appalto per una procedura concorsuale, la violazione di regole poste a tutela della segretezza e della genuinità della prova può essere grave anche se il committente ha poi adottato misure organizzative tampone.
  • Un atto amministrativo privo di valore normativo non è coperto dal principio iura novit curia; al contrario, una disciplina di fonte normativa o collettiva richiamata da una circolare deve essere conosciuta e applicata d’ufficio dal giudice.
  • Nel giudizio di rinvio, se una questione è stata assorbita in appello per effetto della decisione su una questione pregiudiziale o assorbente, essa può essere riproposta davanti al giudice di rinvio; la cassazione della sentenza d’appello non fa rivivere automaticamente la sentenza di primo grado.
  • La ripartizione e l’esistenza del danno risarcibile devono essere valutate sulla base delle prove acquisite, ma il giudice può e deve verificare anche d’ufficio gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, quando il fatto rientri nel thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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