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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42432/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila del 31/01/2023 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di Cassazione, aveva respinto la sua richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 94, comma 4, D.P.R. n. 309/1990. La richiesta originava dall'aver svolto un percorso terapeutico ambulatoriale presso il SERD di Pescara e dall'aver ottenuto un affidamento terapeutico (ordinanza 17/04/2018 per pena residua anni 3, mesi 4 e giorni 15). In precedenza il Tribunale aveva respinto una autonoma domanda di retrodatarne gli effetti (ordinanza 15/12/2020) per carenza dimostrativa; la Cassazione aveva annullato con rinvio per vizio di motivazione richiamando le note del SERD di Pescara (28/02/2017, 15/12/2017, 26/03/2018) che attestavano un andamento positivo. In sede di rinvio il Tribunale ha invece valorizzato nuova documentazione (certificato SERD di Chieti datato 5/08/2022 e nota 20/11/2022) che attestava la persistenza di dipendenza da alcool e gioco d'azzardo e, conseguentemente, l'adozione (20/12/2022) di una misura di affidamento presso comunità terapeutica, ritenendo quindi infondata la domanda di retrodatazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del detenuto. Ha ritenuto legittimo il comportamento del giudice di rinvio: sebbene obbligato a non riprodurre la motivazione censurata dalla sentenza rescindente, il giudice di rinvio può riesaminare e integrare il materiale probatorio acquisendo elementi sopravvenuti. Il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente preso in considerazione il certificato del SERD di Chieti (agosto/novembre 2022) che documentava la persistenza della dipendenza e la sostanziale inefficacia del programma terapeutico precedentemente seguito, elemento idoneo a incidere sulla discrezionalità decisionale circa la concessione di una retrodatazione dell'esecuzione della pena. Per l'effetto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990

    Disciplina la possibilità di ottenere una diversa e più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione della pena in relazione alla misura di affidamento terapeutico, valutando le limitazioni spontanee e il comportamento complessivo del soggetto; la Corte ha ritenuto che la persistenza della dipendenza sia elemento rilevante che può precludere la retrodatazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata in ordine alla trattazione del procedimento in forma cartolare; non incide sul merito ma sul rito adottato.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    Richiamata in relazione alla disciplina della trattazione cartolare del procedimento; rilevanza procedurale.

  • Cass. sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020 (Tamburrino)

    Principio di diritto secondo il quale, dopo annullamento con rinvio per carenza di motivazione, il giudice di rinvio non può riprodurre il percorso argomentativo censurato ma può riesaminare e integrare il materiale probatorio, acquisendo elementi sopravvenuti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Dopo un annullamento con rinvio per carenza di motivazione il giudice di rinvio non può ripetere le stesse argomentazioni censurate, ma può e deve riesaminare il fascicolo e acquisire elementi sopravvenuti rilevanti per la decisione.
  • La richiesta di retrodatazione della decorrenza dell'esecuzione (art. 94 DPR 309/90) richiede la valutazione complessiva delle "limitazioni spontanee" e del comportamento del soggetto; attestazioni di persistenza della dipendenza possono precluderne la concessione.
  • Documenti e certificazioni sopravvenuti rispetto al giudizio precedente possono essere determinanti e legittimamente influire sulla decisione anche se non erano parte del primo provvedimento.
  • L'assenza di una autonoma formale richiesta di retrodatazione al momento della prima istanza non esclude che il giudice valuti la fondatezza di una successiva domanda, ma la mancanza di novità istruttorie riduce le possibilità di accoglimento.
  • In sede di impugnazione per vizio di motivazione il ricorrente deve puntare non solo sull'omessa valutazione di documenti favorevoli già in atti, ma anche dimostrare che non esistono elementi sopravvenuti contrari che possano modificare la valutazione discrezionale del giudice.

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