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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza 26 maggio 2023, n. 29, con cui il Comune di Rapallo ha ingiunto loro la rimozione e demolizione di una tettoia abusiva in via Santa Maria 114° su terreno censito al N.C.T. foglio 18 mappale 2598, in quanto realizzata in assenza di titolo edilizio e paesaggistico.

Giustizia amministrativa202300490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di una tettoia abusiva, accertamento dell'inottemperanza e successivo diniego di compatibilità paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 29 del 26 maggio 2023, con cui era stata ingiunta la rimozione e demolizione di una tettoia posta a copertura del loro posto auto, realizzata senza titolo edilizio e paesaggistico, nonché, con motivi aggiunti, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio e il successivo diniego di un'istanza di compatibilità paesaggistica. Hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità derivata dell'ordinanza in ragione del contenzioso già instaurato contro una precedente ordinanza di demolizione relativa alla più ampia tettoia condominiale. Hanno inoltre censurato la legittimità dell'art. 8.34.4 del PUC comunale, nella parte in cui impone l'utilizzo di elementi vegetali per la copertura delle tettoie destinate ai posti auto, lamentandone l'irrazionalità. Quanto all'ordinanza demolitoria, hanno sostenuto che essa avesse indebitamente incluso anche il posto auto, che l'opera avesse natura pertinenziale e non costituisse nuova costruzione, che fosse riconducibile all'edilizia libera quale elemento di arredo, che non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica e che mancassero una specifica motivazione sull'interesse pubblico, adeguata istruttoria e corretta individuazione delle opere. Con riferimento all'accertamento dell'inottemperanza, hanno dedotto la contraddittorietà dell'atto, l'inapplicabilità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale a opere non soggette a permesso di costruire e l'indeterminatezza delle opere e del sedime da acquisire. Infine, avverso il diniego di compatibilità paesaggistica del 9 luglio 2025, hanno dedotto l'assenza del necessario parere della Commissione locale per il paesaggio, la genericità del riferimento alle prescrizioni del PUC e la mancata considerazione delle proposte di riqualificazione dell'opera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e non autosufficiente: l'ordinanza impugnata riguardava una struttura autonoma e diversa da quella condominiale oggetto del precedente giudizio, inoltre i vizi dedotti in quel giudizio non erano stati riprodotti. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo contro l'art. 8.34.4 del PUC per mancata notifica del ricorso alla Regione Liguria, quale ente concorrente all'approvazione del piano regolatore ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il terzo motivo è stato respinto nel merito. La tettoia, pur non rilevando ai fini dell'utilizzazione insediativa secondo il PUC, costituisce una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, poiché è fissa, stabilmente ancorata al suolo, destinata a soddisfare esigenze permanenti e comporta la trasformazione del suolo. L'opera era inoltre realizzata in area sottoposta a duplice vincolo paesaggistico, senza preventiva autorizzazione, e una precedente istanza di compatibilità paesaggistica era stata respinta senza impugnazione. La previsione dell'allegato A, lett. A.22, d.P.R. 31/2017 riguarda le tende parasole e non le tettoie permanenti, che rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del punto B.17 dell'allegato B. Trattandosi di abuso edilizio e paesaggistico, l'interesse pubblico al ripristino era ritenuto in re ipsa, senza necessità di una motivazione specifica ulteriore. I primi motivi aggiunti sono stati respinti. Il decorso del termine di 90 giorni senza demolizione ha comportato l'automatica acquisizione gratuita del bene non demolito e del relativo sedime al patrimonio comunale, con possibilità per l'amministrazione di procedere all'immissione in possesso, alla trascrizione e, successivamente, alla demolizione d'ufficio. Non è stata ravvisata contraddittorietà nel provvedimento che, pur accertando l'inottemperanza, invitava ancora alla demolizione spontanea: tale invito aveva natura meramente favorevole e non incideva sulle conseguenze già prodotte ex lege. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché il diniego del 9 luglio 2025 era meramente confermativo del precedente diniego di compatibilità paesaggistica, non impugnato, e privo di autonoma lesività. Inoltre, dopo l'acquisizione del manufatto e del sedime al patrimonio comunale, l'ex proprietario non era più legittimato a presentare l'istanza di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La contestazione del contenuto di uno strumento urbanistico impone la notifica del ricorso anche alla Regione che concorre alla sua approvazione; la mancata notifica determina l'inammissibilità.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Una tettoia fissa e stabilmente ancorata al suolo, destinata a esigenze permanenti e idonea a trasformare il suolo, costituisce nuova costruzione dal punto di vista edilizio.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'edilizia libera non è applicabile a una tettoia permanente stabilmente ancorata al suolo e destinata alla copertura di un posto auto.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto comporta l'acquisizione gratuita di diritto del bene e del sedime al patrimonio comunale; l'amministrazione può poi procedere all'immissione in possesso, alla trascrizione e alla demolizione d'ufficio a spese dei responsabili.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    In presenza di un manufatto abusivo realizzato in area vincolata, il ripristino può essere imposto; dopo l'acquisizione del bene e del sedime al patrimonio comunale, l'ex proprietario non è legittimato a presentare un'istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 5.

  • allegato A, lett. A.22, d.P.R. 31/2017

    La previsione relativa alle tende parasole in spazi pertinenziali privati non comprende le tettoie permanenti.

  • allegato B, punto B.17, d.P.R. 31/2017

    Le tettoie permanenti e i manufatti aperti su più lati, pur di lieve entità, sono soggetti almeno al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    La legittimazione a chiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica presuppone la permanenza della titolarità del bene; essa viene meno dopo l'acquisizione del manufatto e del sedime al patrimonio comunale.

Massime di principio

  • Una tettoia fissa e stabilmente ancorata al suolo, destinata a soddisfare esigenze permanenti quale la copertura di un posto auto, costituisce nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, anche quando non rilevi ai fini dell'indice di utilizzazione insediativa previsto dallo strumento urbanistico.
  • Le tettoie permanenti e i manufatti analoghi aperti su più lati non sono assimilabili alle tende parasole escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato A, lett. A.22, d.P.R. 31/2017; per tali opere può essere necessario almeno il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dall'allegato B, punto B.17.
  • In presenza di un abuso edilizio realizzato in area paesaggisticamente vincolata e in assenza del titolo richiesto, l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è intrinseco nella necessità di eliminare l'abuso e non richiede una motivazione specifica ulteriore sull'interesse pubblico.
  • L'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 determina l'acquisizione gratuita di diritto del manufatto e del sedime al patrimonio comunale; l'eventuale successivo invito alla demolizione spontanea non è contraddittorio con l'accertamento dell'inottemperanza, poiché costituisce una facoltà ulteriore concessa prima dell'immissione in possesso, della trascrizione e della demolizione d'ufficio.
  • La contestazione del contenuto di un piano regolatore o di una sua disposizione richiede la notifica del ricorso anche alla Regione che concorre alla sua approvazione; la mancata notifica comporta l'inammissibilità della censura.
  • Dopo l'acquisizione di un manufatto abusivo e del relativo sedime al patrimonio comunale, il precedente proprietario perde la legittimazione a presentare un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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