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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30565/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione, in qualità di organizzatore, a un'associazione per delinquere finalizzata a trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio (capo 1) e per il concorso in reati previsti dall'art. 512‑bis c.p. (capi 5,6,7,9). Lamentava carenza della gravità indiziaria: mancanza del dato dell'interposizione fittizia per le società/attività contestate (in alcuni casi risultava intestazione diretta del Sileo), assenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 512‑bis (volontà di sottrarsi a misure di prevenzione), insufficienza di collegamenti probatori con i presunti promotori Domenico Zeno e Vincenzo Bove, e carenza di elementi tipici dell'associazione per delinquere (affectio societatis, programma criminoso). Contestava inoltre le esigenze cautelari e la mancata valutazione positiva di misure meno afflittive proposte dalla difesa (obbligo di dimora).

La decisione

Il ricorrente e i suoi difensori hanno depositato, in data 10/05/2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Si segnala inoltre che il procedimento in Cassazione era stato trattato per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020 (con le successive richiamate modifiche legislative).

Norme richiamate

  • art. 512‑bis cod. pen.

    La Corte evidenzia che per la fattispecie occorrono elementi concreti di "interposizione fittizia" e l'elemento soggettivo connesso alla volontà di sottrarsi a misure di prevenzione; nel caso valutato tali elementi sono risultati insufficientemente provati (manca prova dell'intestazione fittizia e della consapevolezza del ricorrente in relazione ad alcuni beni).

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della dichiarazione di rinuncia depositata dai difensori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a versare euro 1.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, decreto‑legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176) e riferimenti normativi successivi

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (applicabile per effetto dell'art. 94, co.2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e del d.l. 30/12/2023 n.215, conv. L. 23/02/2024 n.18)

    Autorizza la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale. La Corte ha proceduto per iscritto secondo questa disposizione e i richiami normativi indicati.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; una dichiarazione generica di rinuncia rende il ricorso inammissibile anche in assenza di esplicita indicazione di sopravvenuta carenza di interesse
  • In caso di inammissibilità per rinuncia la Corte può comunque condannare alle spese e irrogare somme a titolo di ammenda se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.)
  • Per l'applicazione dell'art. 512‑bis c.p. è necessario provare l'interposizione fittizia o la consapevolezza di un'intestazione fittizia e la specifica volontà di sottrarsi a misure preventive: la mera disponibilità o la semplice contiguità con terzi non sono sufficienti
  • La qualificazione di associazione per delinquere richiede elementi tipici come l'affectio societatis e un programma criminoso comune; l'accertamento non può fondarsi solo su concorso sporadico o su generiche partecipazioni a singoli reati
  • Nelle decisioni cautelari il giudice deve motivare concretamente l'attualità e la specificità del pericolo di reiterazione e valutare adeguatamente le misure meno afflittive proposte dalla difesa; precedenti penali o condanne lontane nel tempo hanno valore limitato se non collegati concretamente alle condotte attuali

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