Sentenza n. 42/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi, rispettivamente: 1) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 30/05/2025, n. 227; 2) sulla sentenza del Tribunale di Alessandria 3.2.2025, n. 75; 3) del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13.6.2024, n. 687.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario relative all'assegnazione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'esecuzione di giudicati formatisi su sentenze dei Tribunali di Alessandria e Genova, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di importi variabili in relazione alle annualità riconosciute. Il Ministero ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Liguria quanto ai ricorsi relativi alle sentenze del Tribunale di Alessandria, sostenendo la competenza del TAR Piemonte. Nelle more, i due giudicati relativi ai docenti interessati sono stati eseguiti, sicché essi hanno dichiarato di non avere più interesse a riassumere i giudizi davanti al TAR Piemonte. La terza ricorrente ha invece dedotto l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, relativa a tre annualità scolastiche e all'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due docenti beneficiari delle sentenze del Tribunale di Alessandria. La sopravvenuta esecuzione dei giudicati avrebbe potuto condurre alla cessazione della materia del contendere, ma tale pronuncia, avendo natura di merito ai sensi dell'art. 134 c.p.a., presupponeva la competenza del giudice adito. Poiché l'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Alessandria spettava al TAR Piemonte, competente ai sensi dell'art. 113 c.p.a., e gli interessati non intendevano riassumere il giudizio davanti a quel tribunale, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di competenza del TAR Liguria. Il ricorso della terza docente è stato accolto: constatata l'assenza di contestazioni nel merito e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante emissione della carta del docente e accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. È stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni in caso di persistente inottemperanza. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 113 c.p.a.
La competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
art. 134 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito; pertanto, non può essere adottata dal giudice privo di competenza sulla domanda di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non consente al giudice privo di competenza territoriale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia ha natura di merito; in mancanza di riassunzione davanti al giudice competente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di competenza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, e in assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'obbligo di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva sostituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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