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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43568/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 e art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74): come legale rappresentante di Euroservice srl e de L'Isola sas avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti (fatt. n. 145/2013 imponibile C 175.000,00 + Iva; altra fattura imponibile C 59.000,00 + Iva) per consentire a sé stesso, quale libero professionista (ingegnere), di portare in detrazione elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni 2013 e 2015. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) travisamento della prova e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la prestazione fatturata era reale e comprovata da documentazione prodotta in sede tributaria; (ii) errore di diritto per mancata applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 74 (deroga al concorso di persone), poiché la stessa persona sarebbe stata emittente e utilizzatrice; (iii) vizio di motivazione per omissione di valutazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo (contestazione della prova e art. 192 c.p.p.) inammissibile perché in sostanza chiedeva diversa valutazione del fatto, introduceva materiale probatorio nuovo e risultava generico; secondo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza consolidata esclude l'applicazione dell'art. 9 D.Lgs. n. 74 quando la medesima persona è sia emittente (amministratore) sia utilizzatore delle fatture irregolari; terzo motivo (attenuanti generiche) inammissibile per genericità e per mancato confronto con le ragioni del diniego fondate sui precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Raggruppa la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicata per ritenere penalmente rilevante l'emissione delle fatture da parte delle società gestite dall'imputato.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Individua l'uso delle fatture per operazioni inesistenti come elemento per la dichiarazione infedele; ritenuta violata dall'utilizzazione delle fatture nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9

    Prevede una deroga al concorso di persone tra emittente e utilizzatore delle fatture false; la Corte ha interpretato che tale deroga non opera quando la stessa persona sia contemporaneamente l'emittente (amministratore della società emittente) e l'utilizzatore (persona fisica che inserisce le fatture nella propria dichiarazione).

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Norma sulla produzione e valutazione della prova documentale: il ricorrente ha invocato violazione dell'art. 192 ma la Cassazione ha ritenuto che la censura fosse in realtà un'inammissibile rivalutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b), c) e e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione ecc.): la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente inammissibili o infondati in base a tali criteri.

  • Codice penale, art. 110

    Principio generale sul concorso di persone nel reato: il D.Lgs. n. 74 opera deroghe rispetto a tale principio; la Corte ha esaminato l'interazione tra art. 110 e la disciplina speciale dell'art. 9.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per ritenere se il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (qui esclusa), pur disponendo il versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria o introducono documentazione nuova sono, di regola, inammissibili.
  • L'art. 9 del D.Lgs. n. 74 (deroga al concorso di persone) non protegge quando la stessa persona svolge entrambe le funzioni di emittente (amministratore della società emittente) e utilizzatore (colui che inserisce le fatture nella propria dichiarazione); in tali casi possono concorrere le fattispecie di emissione e utilizzazione.
  • Se si vuol contrastare una valutazione negativa sulla sussistenza di una prestazione fatturata, è necessario che la relativa documentazione probatoria sia stata effettivamente prodotta e valutata nel processo penale: non basta richiamarla in astratto se è stata depositata solo in altra sede (es. processo tributario).
  • I motivi generici, che non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata, sono destinati all'inammissibilità: in cassazione occorre spiegare in che modo la motivazione è illogica, contraddittoria o violi norme di diritto.
  • La domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve affrontare e confutare i motivi del giudice che li ha esclusi (es. precedenti penali); altrimenti il motivo risulta generico e inammissibile.
  • Nel caso di ruoli duplici (medesima persona fisica amministratore/emittente e utilizzatore), la strategia difensiva non può basarsi sulla deroga prevista dall'art. 9: occorre proporre argomentazioni di fatto precise o impugnare questioni di diritto ben circostanziate.

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