Cassazione Penale, Sentenza n. 06855/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per contraffazione di marchi celebri apposti su confezioni di gomme da masticare. Le censure principali sono: (i) illegittimità di estendere la tutela del marchio al settore merceologico diverso (argomentando che la tutela deve essere limitata ai prodotti registrati); (ii) vizio di motivazione per aver unificato condotte riconducibili a due "serie" di prodotti distinte; (iii) errore nel computo della prescrizione in presenza di più aggravanti ad effetto speciale (recidiva infraquinquennale e aggravante ex art. 474-ter); (iv) mancato accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) in presenza di presunte condizioni di buona fede (pareri legali, uso della dicitura "by Paul Stiven", identificazione del produttore sulle confezioni); (v) ingiustificato riconoscimento dell'aggravante ex art. 474-ter senza verifica di un apparato organizzato; (vi) eccessiva valorizzazione delle consulenze tecniche di parte; (vii) errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 517 cod. pen.; (viii) doglianze su pena, recidiva e liquidazione provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti, confermando i principi applicati dalla Corte di appello: (a) i marchi rinomati godono di tutela "ultramerceologica" anche se usati su prodotti non affini, purché sussista indebito vantaggio o pregiudizio (parassitismo, corrosione o diluizione); (b) la qualificazione di contraffazione ex art. 473 cod. pen. è corretta e l'art. 517 cod. pen. è norma sussidiaria; (c) le valutazioni di merito su dolo, organizzazione, prova testimoniale e perizie sono fondate e non sviate da vizi tali da giustificare la cassazione; (d) in presenza di più aggravanti ad effetto speciale (art. 474-ter e recidiva infraquinquennale) il calcolo della prescrizione tiene conto dell'aumento complessivo ai sensi dell'art. 63, comma 4 cod. pen. e delle regole di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.; (e) la prescrizione massima per i reati contestati è stata correttamente determinata e non è maturata anteriormente alla sentenza impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 2.700 per ciascuna.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Norma che punisce la contraffazione di segni distintivi: la Corte ha ritenuto che la riproduzione di marchi celebri sulle confezioni di gomme da masticare integri il reato, anche per prodotti non affini se è sfruttata la notorietà del marchio.
art. 474-ter cod. pen.
Aggravante collegata ad attività organizzate di contraffazione: riconosciuta dai giudici di merito e utilizzata anche ai fini dell'aumento di pena e del calcolo della prescrizione.
art. 517 cod. pen.
Reato di commercializzazione di prodotti con marchi mendaci: norma sussidiaria rispetto all'art. 473; la Corte ha escluso l'applicabilità in luogo della più grave fattispecie di contraffazione.
Codice della proprietà industriale, art. 20, lett. c)
Attribuisce al titolare il diritto di vietare l'uso di segni identici o simili anche per prodotti o servizi non affini se il marchio gode di rinomanza e l'uso consente di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizio
Fondamento normativo della tutela "ultramerceologica" del marchio rinomato, richiamato dalla Corte per giustificare la tutela anche su prodotti non affini.
Direttiva UE 2015/2436, art. 10, lett. c)
Riproduce il principio secondo cui il titolare di un marchio rinomato può vietare l'uso di segni identici o simili a prescindere dall'affinità dei prodotti, se sussistono notorietà e indebito vantaggio/prejudice.
Regolamento UE n. 1001/2017, art. 9, par. 2, lett. c)
Analogamente alla direttiva, norma sul marchio UE che riconosce la tutela per marchi rinomati anche su prodotti non affini se ricorre indebito vantaggio o pregiudizio.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Prevede che, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aumento complessivo deve tenere conto dell'aggravante più grave e di un ulteriore aumento fino a un terzo per quelle omologhe o meno gravi; applicato per il calcolo della prescrizione.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Norme sul calcolo dei termini di prescrizione: le aggravanti ad effetto speciale incidono sul termine minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo; la Corte ha applicato queste regole al computo della prescrizione.
Massime di principio
- I marchi rinomati godono di tutela "ultramerceologica": l'uso di segni identici o simili su prodotti non affini può integrare contraffazione se dall'uso deriva indebito vantaggio o pregiudizio (parassitismo, corrosione, diluizione).
- Per i marchi celebri non è sempre necessario accertare il rischio di confusione tradizionale: è sufficiente il nesso che permette di sfruttare la notorietà del marchio.
- L'art. 517 cod. pen. è norma sussidiaria rispetto all'art. 473: quando sussiste contraffazione, non può essere preferita una qualificazione meno grave senza valida motivazione.
- Le aggravanti ad effetto speciale concorrenti (es. art. 474-ter e recidiva infraquinquennale) incidono sul calcolo della prescrizione: si applicano le regole di coordinamento previste dall'art. 63, comma 4 e dagli artt. 157-161 cod. pen.
- Le censure nuove o non dedotte nei gradi precedenti, o generiche critiche di fatto e di prova non ben documentate, sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione; le questioni di fatto e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
- Le perizie e le consulenze di parte possono essere valutate dal giudice se corroborate; il fatto che siano di parte non le rende automaticamente inattendibili.
- In casi di contraffazione su vasta scala o con diffusione territoriale e organizzazione, l'aggravante per attività organizzata è applicabile e rilevante anche per il regime sanzionatorio e prescrizionale.
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