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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06855/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per contraffazione di marchi celebri apposti su confezioni di gomme da masticare. Le censure principali sono: (i) illegittimità di estendere la tutela del marchio al settore merceologico diverso (argomentando che la tutela deve essere limitata ai prodotti registrati); (ii) vizio di motivazione per aver unificato condotte riconducibili a due "serie" di prodotti distinte; (iii) errore nel computo della prescrizione in presenza di più aggravanti ad effetto speciale (recidiva infraquinquennale e aggravante ex art. 474-ter); (iv) mancato accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) in presenza di presunte condizioni di buona fede (pareri legali, uso della dicitura "by Paul Stiven", identificazione del produttore sulle confezioni); (v) ingiustificato riconoscimento dell'aggravante ex art. 474-ter senza verifica di un apparato organizzato; (vi) eccessiva valorizzazione delle consulenze tecniche di parte; (vii) errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 517 cod. pen.; (viii) doglianze su pena, recidiva e liquidazione provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi proposti, confermando i principi applicati dalla Corte di appello: (a) i marchi rinomati godono di tutela "ultramerceologica" anche se usati su prodotti non affini, purché sussista indebito vantaggio o pregiudizio (parassitismo, corrosione o diluizione); (b) la qualificazione di contraffazione ex art. 473 cod. pen. è corretta e l'art. 517 cod. pen. è norma sussidiaria; (c) le valutazioni di merito su dolo, organizzazione, prova testimoniale e perizie sono fondate e non sviate da vizi tali da giustificare la cassazione; (d) in presenza di più aggravanti ad effetto speciale (art. 474-ter e recidiva infraquinquennale) il calcolo della prescrizione tiene conto dell'aumento complessivo ai sensi dell'art. 63, comma 4 cod. pen. e delle regole di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.; (e) la prescrizione massima per i reati contestati è stata correttamente determinata e non è maturata anteriormente alla sentenza impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 2.700 per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Norma che punisce la contraffazione di segni distintivi: la Corte ha ritenuto che la riproduzione di marchi celebri sulle confezioni di gomme da masticare integri il reato, anche per prodotti non affini se è sfruttata la notorietà del marchio.

  • art. 474-ter cod. pen.

    Aggravante collegata ad attività organizzate di contraffazione: riconosciuta dai giudici di merito e utilizzata anche ai fini dell'aumento di pena e del calcolo della prescrizione.

  • art. 517 cod. pen.

    Reato di commercializzazione di prodotti con marchi mendaci: norma sussidiaria rispetto all'art. 473; la Corte ha escluso l'applicabilità in luogo della più grave fattispecie di contraffazione.

  • Codice della proprietà industriale, art. 20, lett. c)

    Attribuisce al titolare il diritto di vietare l'uso di segni identici o simili anche per prodotti o servizi non affini se il marchio gode di rinomanza e l'uso consente di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizio

    Fondamento normativo della tutela "ultramerceologica" del marchio rinomato, richiamato dalla Corte per giustificare la tutela anche su prodotti non affini.

  • Direttiva UE 2015/2436, art. 10, lett. c)

    Riproduce il principio secondo cui il titolare di un marchio rinomato può vietare l'uso di segni identici o simili a prescindere dall'affinità dei prodotti, se sussistono notorietà e indebito vantaggio/prejudice.

  • Regolamento UE n. 1001/2017, art. 9, par. 2, lett. c)

    Analogamente alla direttiva, norma sul marchio UE che riconosce la tutela per marchi rinomati anche su prodotti non affini se ricorre indebito vantaggio o pregiudizio.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Prevede che, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aumento complessivo deve tenere conto dell'aggravante più grave e di un ulteriore aumento fino a un terzo per quelle omologhe o meno gravi; applicato per il calcolo della prescrizione.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sul calcolo dei termini di prescrizione: le aggravanti ad effetto speciale incidono sul termine minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo; la Corte ha applicato queste regole al computo della prescrizione.

Massime di principio

  • I marchi rinomati godono di tutela "ultramerceologica": l'uso di segni identici o simili su prodotti non affini può integrare contraffazione se dall'uso deriva indebito vantaggio o pregiudizio (parassitismo, corrosione, diluizione).
  • Per i marchi celebri non è sempre necessario accertare il rischio di confusione tradizionale: è sufficiente il nesso che permette di sfruttare la notorietà del marchio.
  • L'art. 517 cod. pen. è norma sussidiaria rispetto all'art. 473: quando sussiste contraffazione, non può essere preferita una qualificazione meno grave senza valida motivazione.
  • Le aggravanti ad effetto speciale concorrenti (es. art. 474-ter e recidiva infraquinquennale) incidono sul calcolo della prescrizione: si applicano le regole di coordinamento previste dall'art. 63, comma 4 e dagli artt. 157-161 cod. pen.
  • Le censure nuove o non dedotte nei gradi precedenti, o generiche critiche di fatto e di prova non ben documentate, sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione; le questioni di fatto e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
  • Le perizie e le consulenze di parte possono essere valutate dal giudice se corroborate; il fatto che siano di parte non le rende automaticamente inattendibili.
  • In casi di contraffazione su vasta scala o con diffusione territoriale e organizzazione, l'aggravante per attività organizzata è applicabile e rilevante anche per il regime sanzionatorio e prescrizionale.

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