Sentenza n. 141/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna: - del Comune di Barisciano al risarcimento dei danni arrecati alla F.lli Cecala S.n.c. dagli atti comunali culminati nei provvedimenti riconosciuti illegittimi ed annullati con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6670/2021 del 6.10.2021 passata in giudicato il 6.4.2022 ed identificati nel provvedimento del Sindaco e del Responsabile SUAP n. 552 del 29.1.2009 con il quale è stato disposto (per la seconda volta) l'annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio accoglimento sulla domanda presentata dalla F.lli Cecala il 28.12.2001 per l'apertura di un punto vendita carburanti nel Comune di Barisciano nonché nel conseguente provvedimento del Responsabile Suap e del tecnico comunale prot. n. 1352 del 3.3.2009 di revoca della precedente determinazione di chiusura del concorrente ed alternativo impianto Gas Service Abruzzo S.r.l. (poi Beyfin S.p.a.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali, già annullati in sede giurisdizionale, che avevano impedito la realizzazione e l'avvio di un impianto di distribuzione carburanti autorizzato per silentium, tra cui l'ordinanza di demolizione, i provvedimenti di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione implicita e la revoca della chiusura dell'impianto concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dagli atti con cui il Comune aveva ostacolato la realizzazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti autorizzato per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 32/1998. Gli atti comunali erano stati successivamente annullati con sentenze passate in giudicato. La ricorrente ha domandato in via principale il ristoro del lucro cessante, quantificato in complessivi euro 17.500.000 per quarant'anni di attività, e in subordine il risarcimento della perdita di chance, assumendo che il Comune avesse favorito un impianto concorrente privo di valido titolo. Il Comune ha contestato il nesso causale, sostenendo che il danno fosse imputabile all'inerzia della società nella realizzazione dell'impianto, e ha negato la sussistenza dei presupposti risarcitori. ANAS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il giudice ha esaminato l'esistenza del danno, il nesso causale, l'imputabilità soggettiva e la quantificazione. Ha escluso la certezza dell'avvio dell'attività e dei relativi utili, poiché la messa in esercizio era subordinata al superamento del collaudo, evento futuro e incerto. Ha invece ritenuto provata la lesione di una chance concreta di realizzare l'impianto, valorizzando l'avvio dei lavori, la disponibilità dei mezzi e delle competenze, il nulla osta preventivo agli accessi e l'autorizzazione formatasi per silentium. Ha ravvisato un nesso causale diretto tra la perdita della chance e gli atti comunali illegittimi, escludendo che la mancata prosecuzione dei lavori fosse imputabile alla ricorrente. Quanto all'elemento soggettivo, ha qualificato come obiettivamente inescusabile la condotta comunale, caratterizzata da carenze istruttorie e da grossolani errori di fatto nella valutazione dell'autorizzazione implicita e delle dichiarazioni della società.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva. Ha accertato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità del Comune di Barisciano per la lesione della chance della società ricorrente di realizzare e avviare l'impianto. Ha respinto la domanda principale fondata sul lucro cessante integralmente prospettato, poiché non era certo che l'impianto avrebbe superato il collaudo e sarebbe stato esercitato per l'intero periodo indicato. Ha riconosciuto, invece, la risarcibilità della perdita di chance, ritenuta concreta, attuale e causalmente riconducibile agli atti comunali annullati. Il danno risarcibile è stato circoscritto ai quindici anni successivi al presumibile superamento del collaudo iniziale, anche considerando che gli impianti sono soggetti a verifiche periodiche. Ai fini della quantificazione, il Collegio ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata a un docente di economia aziendale dell'Università degli studi dell'Aquila, per determinare gli utili presumibili, i costi di realizzazione e gestione, la capacità produttiva degli impianti e gli utili dell'impianto già gestito dalla ricorrente, da portare in compensazione. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ANAS, ritenendo che la lesione fosse oggettivamente imputabile ai soli atti comunali e rilevando inoltre l'assenza di domande nei confronti di ANAS. Ha rimesso la causa al Presidente per la fissazione dell'udienza di prosecuzione e ha riservato la decisione sulle spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
La disposizione ha consentito la formazione per silentium dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti; il titolo è stato ritenuto valido ed efficace in via definitiva.
art. 5 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
La necessità del collaudo iniziale e delle successive verifiche periodiche impedisce di presumere la certezza dell'esercizio dell'impianto per un periodo pluridecennale e limita temporalmente il nesso causale risarcitorio.
art. 24, commi 2 e 3, l.r. Abruzzo n. 10/2005
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune; non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo.
Il collaudo costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'impianto; l'incertezza sul suo esito esclude la prova del lucro cessante certo, ma non necessariamente quella della chance di realizzazione e successivo avvio.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre verificazione per acquisire gli elementi tecnici necessari alla quantificazione del danno; l'acconto è stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente.
art. 82 c.p.a.
È richiamato in relazione all'istanza di fissazione dell'udienza nel giudizio d'appello; il TAR ha escluso che l'attesa della ricorrente fosse dilatoria, avendo essa presentato tre istanze di prelievo.
Massime di principio
- La perdita della possibilità concreta di realizzare un'attività economica, quando tale possibilità sia già entrata nel patrimonio del privato attraverso un titolo autorizzatorio valido e l'avvio effettivo dell'investimento, costituisce una chance giuridicamente rilevante e risarcibile, anche se non è dimostrabile con certezza che l'attività avrebbe superato il collaudo e prodotto utili.
- L'annullamento giurisdiziale di provvedimenti amministrativi ostativi non determina automaticamente il risarcimento del lucro cessante integralmente prospettato: il danneggiato deve provare che, senza l'atto illegittimo, l'attività sarebbe stata avviata e avrebbe prodotto il reddito dedotto, mentre l'incertezza sull'esito di un collaudo necessario esclude la certezza del danno da mancato utile.
- Il nesso causale tra l'attività amministrativa illegittima e la perdita della chance sussiste quando gli atti dell'amministrazione abbiano impedito in successione la realizzazione dell'investimento e il privato abbia tempestivamente iniziato i lavori; in tale situazione, la successiva mancata prosecuzione non può essere imputata al privato se gli atti inibitori sono rimasti efficaci durante il contenzioso.
- L'adozione di provvedimenti ostativi fondati su carenze istruttorie, sospetti generici o su una ricostruzione manifestamente erronea della situazione di fatto integra un comportamento obiettivamente inescusabile dell'amministrazione, idoneo a soddisfare l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria.
- La quantificazione del danno da perdita di chance deve considerare i limiti temporali derivanti dalle verifiche periodiche e dagli eventi incerti propri dell'attività economica, nonché le utilità che il danneggiato abbia conservato grazie all'illecito, secondo un criterio di compensazione delle conseguenze vantaggiose.
- Quando la responsabilità per la paralisi dell'investimento sia oggettivamente imputabile agli atti di una sola amministrazione, il giudice può dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione che abbia adottato atti meramente concorrenti o comunque non oggetto di domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →