Sentenza del 29/01/2016 n. 1686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che fosse legittimo iscrivere a ruolo, mediante procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, le maggiori imposte Irpeg derivanti dal mancato riconoscimento delle perdite pregresse riportate dalle società incorporate. Secondo l'Agenzia, la società era stata preventivamente informata dell'esito della liquidazione e avrebbe potuto fornire chiarimenti e documenti, ma non lo aveva fatto. La questione centrale riguardava quindi se il controllo delle perdite e della regolarità della fusione fosse un mero controllo cartolare oppure richiedesse un'attività istruttoria e una valutazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato l'illegittimità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis. La procedura automatizzata è applicabile soltanto quando l'errore emerga immediatamente dalla dichiarazione e dagli allegati, senza necessità di ulteriori verifiche o valutazioni. Nel caso concreto, per verificare l'utilizzabilità delle perdite pregresse era necessario acquisire ulteriore documentazione e controllare il rispetto dei requisiti previsti per la fusione; pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto emettere un motivato avviso di accertamento. La mancata risposta della contribuente alla comunicazione preventiva non sana l'illegittimità del ricorso alla procedura automatizzata. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La procedura automatizzata consente il controllo della dichiarazione e l'iscrizione a ruolo nei casi previsti dalla legge.
La norma ha carattere eccezionale e può essere utilizzata soltanto per errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili mediante un mero controllo cartolare della dichiarazione e degli allegati. Non è applicabile quando occorrono acquisizioni documentali, verifiche sulla regolarità di operazioni societarie o valutazioni interpretative e giuridiche.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni.
Il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, ma non amplia l'ambito applicativo dell'art. 36-bis. L'invio della comunicazione di irregolarità non rende legittima una cartella che avrebbe dovuto essere preceduta da un formale avviso di accertamento.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata richiamata dall'Agenzia per contestare l'erronea applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente; il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- La procedura automatizzata di liquidazione può essere utilizzata solo per errori evidenti e verificabili direttamente dalla dichiarazione e dai suoi allegati, senza attività istruttoria.
- Quando il disconoscimento di una posta fiscale, come perdite riportate, crediti o detrazioni, richiede l'esame di documenti ulteriori o la verifica di operazioni societarie, l'Amministrazione deve emettere un avviso di accertamento motivato.
- La comunicazione preventiva prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non sostituisce l'avviso di accertamento quando la pretesa fiscale non deriva da un semplice errore cartolare.
- La mancata collaborazione del contribuente dopo una comunicazione di irregolarità non sana l'originaria scelta illegittima della procedura automatizzata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra un controllo aritmetico-formale, gestibile con cartella ex art. 36-bis, e una verifica sostanziale o giuridica, che richiede un atto impositivo motivato e il pieno esercizio del diritto di difesa.
Testo integrale
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