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Sentenza

Sentenza del 26/10/2017 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - redditi derivanti da disponibilità finanziarie detenute all'estero - raddoppio dei termini - decorrenza - retroattività - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato redditi di capitale derivanti da interessi presuntivamente prodotti da somme detenute su un conto bancario svizzero non dichiarato. È stato inoltre impugnato un atto di contestazione relativo all'omessa compilazione del quadro RW per il 2001. Gli atti erano stati notificati oltre i termini ordinari, poiché l'Amministrazione aveva applicato il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 del D.L. 78/2009 e, per gli anni 2001 e 2002, anche il differimento biennale previsto dall'art. 10 della legge 289/2002. Il contribuente ha sostenuto che il raddoppio non potesse applicarsi retroattivamente a periodi d'imposta anteriori al 2009 e che, pertanto, l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, ritenendo inapplicabili sia il raddoppio dei termini previsto dal D.L. 78/2009 sia il cumulo con la proroga biennale della legge 289/2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, chiedendo la conferma delle pretese fiscali, mentre il contribuente ha proposto appello incidentale sulle spese. Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il raddoppio dei termini avesse natura sostanziale, non fosse espressamente previsto come retroattivo e non potesse quindi applicarsi ai periodi anteriori al 2009. Ne è derivata la decadenza dell'Amministrazione dal potere di emettere gli atti, con assorbimento della questione relativa alla proroga biennale. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale del contribuente e sono state compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come integrato dal decreto-legge n. 194/2009

    Prevede il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero.

    La norma è stata ritenuta di natura sostanziale e non meramente procedimentale. In assenza di un'espressa previsione di retroattività, il raddoppio dei termini opera solo per il futuro e non può essere applicato ai periodi d'imposta anteriori al 2009.

  • Art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo espressa previsione legislativa.

    Il principio di irretroattività impedisce di applicare una nuova disciplina fiscale, soprattutto se sostanziale, a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore quando il legislatore non abbia previsto espressamente tale effetto.

  • Art. 10 della legge n. 289/2002

    Prevede un differimento biennale dei termini di accertamento in determinate ipotesi.

    La questione relativa al differimento biennale è stata ritenuta assorbita dalla decadenza dell'Amministrazione derivante dall'inapplicabilità retroattiva del raddoppio dei termini.

  • Art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese di giudizio in presenza di giusti motivi.

    Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della natura interpretativa della controversia e dell'assenza, all'epoca, di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sono richiamati in relazione ai principi di sinteticità e concisione della motivazione e degli atti processuali.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto da una norma successiva non può essere applicato automaticamente a periodi d'imposta anteriori, se la disposizione non prevede espressamente la retroattività.
  • Quando una disciplina incide sostanzialmente sui termini entro cui l'Amministrazione può esercitare il potere impositivo, essa deve essere interpretata secondo il principio di irretroattività delle norme tributarie.
  • Se, escluso il raddoppio, l'atto è stato notificato oltre il termine ordinario, l'Amministrazione decade dal potere di accertamento e l'atto può essere annullato per tardività, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni di merito.
  • Le proroghe o i differimenti dei termini devono essere verificati autonomamente e possono operare solo se ricorrono esattamente i presupposti previsti dalla relativa norma; tuttavia, una questione ulteriore può diventare irrilevante se è già stata accertata la decadenza dell'Amministrazione.
  • La compensazione delle spese è possibile quando la controversia presenta un quadro normativo o giurisprudenziale obiettivamente incerto, anche se una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.

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