Cassazione Civile, Ordinanza n. 41384/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società, intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare quale soggetto interessato all'esito della vendita forzata e che si qualificava come promissaria acquirente di una quota molto rilevante del compendio pignorato nonché creditrice dell'esecutata per spese liquidate in un giudizio ex art. 2932 c.c., aveva proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato l'aggiudicazione del bene in favore di altro offerente. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo per difetto di legittimazione. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 591-ter c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che un soggetto titolare di un credito e comunque interessato all'esecuzione avrebbe avuto legittimazione e interesse a proporre reclamo anche se non intervenuto formalmente nella procedura espropriativa. La Corte ha però rilevato che, secondo il principio dell'apparenza, l'ammissibilità del rimedio va valutata in base alla qualificazione data dal provvedimento impugnato e che, in ogni caso, contro l'ordinanza che definisce il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. non è proponibile ricorso diretto per cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non ha esaminato il merito della censura sulla legittimazione e sull'interesse a reclamare, perché ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza definitoria del reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e che, secondo giurisprudenza consolidata, tale provvedimento non sia direttamente ricorribile per cassazione. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 591-ter c.p.c.
Il reclamo previsto da questa norma, se definito con ordinanza, non è oggetto di ricorso diretto per cassazione secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 100 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere il proprio interesse ad agire, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per preclusione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata ai sensi di questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte.
art. 2932 c.c.
Richiamato solo quale antecedente fattuale: la ricorrente era creditrice per una condanna alle spese in un giudizio di esecuzione in forma specifica.
Massime di principio
- Quando l'ordinanza impugnata definisce un reclamo proposto ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c., non è ammissibile il ricorso diretto per cassazione contro tale provvedimento.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione opera il principio dell'apparenza: il mezzo di reazione va individuato in base alla qualificazione del provvedimento impugnato, non alla diversa ricostruzione prospettata dalla parte.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- In presenza di inammissibilità processuale che impedisce l'esame del merito, la Corte non affronta le questioni sostanziali sulla legittimazione o sull'interesse ad agire.
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