Cassazione Penale, Sentenza n. 17855/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per: (i) violazione di legge in relazione all'art. 392 c.p., sostenendo che il proprietario era stato immesso nel possesso dell'immobile il 10/09/2014 e quindi l'azione non integrerebbe il reato contestato; contestano altresì l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa il 22/09/2014 perché l'esecuzione di rilascio sarebbe stata già compiuta il 10/09/2014; (ii) mancato riconoscimento della desistenza volontaria, poiché la condotta violenta sarebbe stata interrotta dal detentore e da sua moglie; (iii) vizio di motivazione riguardo all'affermazione della Corte di appello secondo cui il rilascio sarebbe stato fissato per il 3/10/2014, in contrasto con il verbale di immissione in possesso del 10/09/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha rilevato una situazione di incertezza sulla titolarità del box: l'immissione in possesso del 10/09/2014 rendeva inefficace l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione rispetto alla fattispecie contestata, applicando il principio che l'esecuzione si considera chiusa con l'atto di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. Tuttavia, non essendo il ricorso geneticamente inammissibile ma non fondato, la Corte ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla sentenza di merito che aveva disposto l'assoluzione; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione di cassazione
artt. 56 e 392 cod. pen.
Art. 392 c.p. (tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) è la fattispecie contestata: la Corte ha valutato la presenza degli elementi costituitivi ma ha rilevato dubbi sulla vicenda fattuale (possesso/immissione) tali da non rendere il ricorso manifestamente infondato
art. 608 cod. proc. civ.
L'atto di immissione in possesso dell'ufficiale giudiziario chiude l'esecuzione forzata per consegna o rilascio; dopo tale atto la tutela cautelare della sospensione dell'esecuzione non è più efficace rispetto all'esecuzione già compiuta
Massime di principio
- L'immissione in possesso eseguita dall'ufficiale giudiziario (verbale ex art. 608 c.p.c.) conclude l'esecuzione e può rendere inefficace una successiva ordinanza di sospensione dell'esecuzione rispetto agli atti già compiuti.
- La rilevanza di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione va valutata con riferimento allo stato effettivo dell'esecuzione: se l'esecuzione si è già chiusa con l'immissione in possesso, la sospensione non impedisce automaticamente fatti posti in essere dopo eventi formalmente compiuti.
- La presenza di incertezze fattuali rilevanti (es. contrasto tra verbali e provvedimenti) può impedire alla Corte di Cassazione di dichiarare il ricorso manifestamente infondato, pur portando, per sopravvenuta prescrizione, all'annullamento della sentenza senza rinvio.
- La desistenza volontaria come causa di estinzione del reato richiede chiari elementi che dimostrino l'abbandono volontario e risolutivo della condotta violenta; la semplice interruzione per intervento di terzi non è automaticamente desistenza volontaria degli imputati.
- Accordi o intese successive tra esecutante ed esecutato (per esempio concessione di termini per asporto di beni) non modificano il momento formale di chiusura dell'esecuzione rappresentato dall'atto dell'ufficiale giudiziario.
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