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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5463/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 416-bis c.p. e difetto di motivazione relativo alla gravità indiziaria, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori riguardavano fatti del passato e non l'attualità, che i rapporti con il genero Giuseppe D'Amico e con Luigi Mancuso erano solo personali e non indice di vincolo associativo, e che gli episodi richiamati dal Tribunale (tentativi di incontro con il capo cosca, attribuzione di una quota sugli utili della trattativa petrolifera, interventi per il sostentamento dei detenuti e per dirimere controversie) non erano provati o erano interpretati in modo erroneo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dalla difesa costituisse in realtà una rinnovata valutazione del materiale indiziario già effettuata dai giudici del merito e quindi andasse oltre i limiti del sindacato di legittimità, che non ammette la ritrattazione valutativa delle prove. Pertanto il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame ex art. 309 c.p.p., comma 7; qui richiamato per la fase cautelare decisionale di merito.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma dell'associazione di tipo mafioso: il Tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione del ricorrente alla locale di Limbadi sulla base di contatti, spartizioni di utili e interventi nell'interesse della cosca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; così applicato dalla Corte per condannare l'autore del ricorso alla somma di euro 3.000.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito: se il ricorso mira a una semplice rivalutazione degli elementi indiziari già apprezzati dal giudice del merito, è suscettibile di inammissibilità perché oltrepassa i limiti del sindacato di legittimità.
  • Per contestare con successo la gravità indiziaria in Cassazione è necessario dimostrare vizi formali nella motivazione o errori di diritto, non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti o escludere la rilevanza di singoli indizi.
  • La presenza di contatti reiterati con esponenti di vertice della cosca, la partecipazione o l'agevolazione in operazioni economiche condivise (es. ripartizione degli utili) e l'intermediazione per il sostentamento dei detenuti possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per associazione mafiosa, se collegati in un quadro logico-coerente.
  • L'impugnazione va costruita evidenziando contraddizioni nette o carenze logiche nella motivazione del giudice del merito (carenze che implichino errori di diritto o illogicità manifeste), limitando le istanze a profili che la Corte di legittimità è chiamata a sindacare.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente volto a riconsiderare le risultanze probatorie può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) a norma dell'art. 616 c.p.p., salvo prova dell'assenza di colpa nell'aver proposto il gravame.

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